Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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Questo provvedimento permetteva di proteggere la formazione duale, uno dei pilastri del sistema di formazione professionale svizzero.
In deroga all’articolo 31 capoverso 1 lettera b LADI, il Consiglio federale può prevedere un diritto all’indennità per formatori professionali che si occupano di apprendisti. Lo scopo è sostenere le imprese formatrici che hanno difficoltà nel continuare a garantire una formazione di qualità e a rispettare i contratti dei loro apprendisti poiché si trovano in difficoltà economiche e devono ricorrere all’ILR.
In tal modo i formatori potrebbero beneficiare dell’ILR anche in assenza di una perdita di lavoro e garantire l’assistenza ai giovani in formazione. Questi ultimi continuano a essere formati e assistiti nell’impresa al fine di acquisire nelle migliori condizioni possibili le conoscenze pratiche per il loro futuro professionale.
Questa disposizione permette inoltre di attuare la mozione Bühler 16.3884 – adottata dal Parlamento e che chiede un sostegno rapido alle imprese di tirocinio nell’ambito dell’ILR – e dovrebbe essere inserita nella LADI.
Lettera b
Secondo l’articolo 8g capoverso 1 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, in deroga all’articolo 35 capoverso 1bisLADI la perdita di lavoro poteva ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro per più di quattro periodi di conteggio.
I periodi di conteggio per i quali un’azienda ha fatto valere una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 non devono influire sul diritto dell’azienda di usufruire, al di fuori di tale periodo, dell’ILR per una perdita di lavoro superiore all’85 per cento durante quattro periodi di conteggio.
Siccome questo provvedimento ha effetto anche dopo l’abrogazione dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale deve avere la competenza di prevedere una disposizione secondo cui i periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro tra il 1° marzo al 31 agosto 2020 è superiore all’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non sono considerati nell’applicazione dell’articolo 35 capoverso 1bisLADI. Questo è importante soprattutto per le imprese le cui attività continuano a essere fortemente limitate dai provvedimenti delle autorità.
Lettera c
L’articolo 8a dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione assegnava durante il periodo COVID-19 a tutti gli aventi diritto al massimo 120 indennità giornaliere supplementari e, se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione era prolungato di due anni. In tal modo era garantito che le indennità giornaliere potessero effettivamente essere riscosse, con l’obiettivo di evitare che le persone con pochissime probabilità di trovare un lavoro durante il periodo COVID non risultassero penalizzate.
Poiché la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è limitata, la proroga del termine quadro per la riscossione della prestazione terminerebbe il 31 agosto 2020. Tutte le persone che hanno evitato l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione grazie a questa proroga perderebbero tale diritto il 31 agosto 2020. In determinate condizioni, la riscossione delle indennità giornaliere non richieste durante il periodo COVID potrebbe essere impossibile anche per le persone che non hanno esaurito il diritto