Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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zera (cfr. art. 4m ordinanza 2 COVID-19). La deroga è tesa ad agevolare l’importazione connessa ad opzioni terapeutiche promettenti per i pazienti in Svizzera, in modo da ampliare il più possibile la gamma dei canali di acquisto.

Lettera h

La lettera h conferisce al Consiglio federale la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione da parte di Swissmedic secondo la LATer. La deroga può riguardare tutte le autorizzazioni rilasciate da Swissmedic per attività connesse ad agenti terapeutici.

Lettera i

Secondo la lettera i, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di omologazione di medicamenti (cfr. Art. 4l ordinanza 2 COVID-19). Tale deroga, che presuppone la presentazione di una domanda di omologazione, mira a mettere quanto prima a disposizione dei pazienti in Svizzera le esperienze raccolte nella prassi medica e le opzioni terapeutiche promettenti. L’immissione in commercio senza omologazione va usata soltanto per i medicamenti contenenti determinate sostanze attive (cfr. gli agenti terapeutici elencati nell’allegato 5 dell’ordinanza 2 COVID-19).

Lettera j

La deroga riguardante la valutazione della conformità di dispositivi medici intende rendere rapidamente e adeguatamente disponibili in Svizzera i dispositivi medici necessari per far fronte all’epidemia di COVID-19 (cfr. art. 4n ordinanza 2 COVID-19). In virtù della lettera j, il Consiglio federale può prevedere, mediante una pertinente disposizione derogatoria in un’ordinanza, che l’immissione in commercio sia autorizzata a determinate condizioni.

Capoverso 4

Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di ordinare provvedimenti e imporre degli obblighi ai Cantoni per mantenere le capacità necessarie nell’assistenza sanitaria.

Secondo la lettera a, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a vietare o limitare attività economiche o sanitarie (cfr. art. 10a ordinanza 2 COVID-19). Secondo la lettera b può obbligare i Cantoni ad adottare provvedimenti per il trattamento di malattie causate da COVID-19 e per altri trattamenti medici urgenti, al fine di garantire le capacità necessarie nell’assistenza sanitaria.

In linea di massima la responsabilità dell’assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni, i quali devono garantire che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili le risorse necessarie non solo per trattare i pazienti affetti da COVID-19, bensì anche per effettuare altri esami e trattamenti medici urgenti. Si tratta innanzitutto dei posti letto e del personale specializzato, ma anche di tutti gli altri aspetti di rilievo per il buon trattamento dei pazienti. Tuttavia, le risorse e le capacità delle cliniche e degli ospedali pubblici o delle strutture a cui è stato conferito un mandato pubblico di prestazioni possono risultare insufficienti per trattare il numero atteso di pazienti affetti da COVID-19. A partire dal 19 marzo 2020, il Consiglio federale aveva pertanto previsto tre provvedimenti in tale ambito:

- possibilità dei Cantoni di obbligare gli ospedali e le cliniche a mettere a disposizione le loro capacità di accogliere pazienti;