Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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si fondano per quanto possibile su norme di delega in leggi formali e su incarichi legislativi, assegnati al Consiglio federale al fine di emanare disposizioni esecutive. Se tali norme o incarichi mancano o sono insufficienti, la facoltà del Consiglio federale di emanare ordinanze si fonda sull’articolo 185 capoverso 3 Cost., sempreché siano adempite le pertinenti condizioni costituzionali (soprattutto l’urgenza temporale e materiale).
In seguito al perdurare della crisi e all’aumento degli atti normativi di necessità, gli interventi del Consiglio federale basati direttamente sulla Costituzione, soprattutto nel caso dei cosiddetti «provvedimenti secondari», sono stati progressivamente oggetto di critiche da parte del mondo accademico6, dei mass media e di alcuni membri delle Camere federali. È stata sollevata la questione se l’ordine pubblico e la sicurezza interna o esterna fossero ancora minacciate in misura tale da richiedere ordinanze del Consiglio federale. Inoltre, secondo la Costituzione, dette ordinanze possono essere emanate soltanto se non è possibile prorogarne l’emanazione e attendere l’istituzione delle basi legali nella procedura legislativa ordinaria (compresa la legislazione d’urgenza ai sensi dell’art. 165 Cost. e l’accelerazione della procedura parlamentare p. es. ai sensi dell’art. 85 cpv. 2 legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, LParl, RS 171.10). Dato che il Parlamento è in grado di agire ed è disposto anche a farlo d’urgenza, secondo il Consiglio federale la condizione costituzionale dell’urgenza temporale sussiste solo in casi eccezionali7.
Alcune ordinanze basate direttamente sulla Costituzione erano state emanate volutamente per una durata di validità breve e sono state abrogate dopo la scadenza di tale durata; ad oggi una proroga o un rinnovo di tali ordinanze non si sono rivelati necessari8. Altre ordinanze sono ancora in vigore, ma non devono essere prolungate dopo la scadenza della durata di validità, poiché si riferiscono a un dato evento o periodo9.
La scadenza della durata di validità delle ordinanze restanti costituisce tuttavia un problema giuridico reale per i seguenti motivi.
- Bisogna innanzitutto chiedersi se, a partire da autunno, i provvedimenti disposti saranno effettivamente ancora necessari nella forma attuale o con eventuali adeguamenti. Ciò dipende in gran parte dall’evoluzione epidemiologica e dal bisogno di normative nei singoli settori.
- Se queste ordinanze devono restare in vigore più a lungo, occorre sostituirne la base legale. La validità delle ordinanze che il Consiglio federale emana direttamente in virtù delle sue competenze costituzionali per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna deve essere limitata nel tempo (art. 185 cpv. 3 secondo periodo Cost.). Secondo l’articolo 7d capoverso 2 numero 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), tali ordinanze de-
6 Cfr. p. es. Florian Brunner/Martin Wilhelm/Felix Uhlmann (n. 3); Stefan Höfler, Notrecht als Krisenkommunikation?, Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 2020/6, pag. 702-709; Giovanni Biaggini, «Notrecht» in Zeiten des Coronavirus - Eine Kritik der jüngsten Praxis des Bundesrats zu Art. 185 Abs. 3 BV, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl), 2020/5, pag. 239-267 e Der coronavirusbedingte Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren - eine Fallstudie zur Tragfähigkeit von Art. 185 Abs. 3 BV, ZBl 2020/5, pag. 277-288; Andreas Kley, «Ausserordentliche Situationen verlangen nach ausserordentlichen Lösungen.», Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl) 2020/5, pag. 268-276; Andreas Zünd/Christoph Errass, Pandemie - Justiz - Menschenrechte, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 2020 (ZSR; numero speciale), pag. 69-92.
7 Cfr. il messaggio del 29 aprile concernente una modifica urgente della legge sulla navigazione aerea a seguito della crisi COVID-19, FF 2020 3281.
8 Ad esempio nel caso dell’ordinanza del 20 marzo 2020 concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali (RU 2020 847).
9 Ad esempio nel caso dell’ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale del 29 aprile 2020 (RU 2020 1399) o dell’ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020 (RU 2020 1753).