Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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cadono dopo sei mesi se il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto delle ordinanze. Non appena adotta il pertinente progetto, il Consiglio federale può prolungare la durata di validità delle ordinanze fino a quel momento basate direttamente sulla Costituzione. Fino a tale momento, il Consiglio federale può modificarne il contenuto o abrogarne anzitempo determinate parti, come successo nelle varie fasi di transizione.

L’8 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento l’emanazione di una legge federale urgente in modo da legittimare mediante decisione parlamentare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7d capoverso 2 numero 1 LOGA, i provvedimenti finora disposti e ancora in vigore al momento dell’adozione del messaggio. Quando adotta il messaggio destinato al Parlamento, il Consiglio federale può nel contempo prolungare, se lo ritiene indispensabile, la durata di validità delle sue ordinanze di necessità. Se la situazione lo richiede, può anche adeguarle e completarle dopo l’adozione del messaggio. Se una situazione successiva a tale adozione (p. es. una «seconda ondata» dell’epidemia) non può essere affrontata in altro modo che mediante ordinanze del Consiglio federale, un suo nuovo intervento in virtù dell’articolo 185 capoverso 3 Cost. è giuridicamente possibile sempreché siano adempite le pertinenti condizioni.

1.3 Coordinamento del progetto con il ritorno alla situazione particolare ai sensi dell’articolo 6 LEp

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha preso una decisione di principio sul ritorno dalla situazione straordinaria ai sensi dell’articolo 7 LEp alla situazione particolare ai sensi dell’articolo 6 LEp. Ha incaricato il DFI di preparare la suddivisione dell’ordinanza 2 COVID-19 in due nuove ordinanze. In virtù dell’articolo 6 LEp è emanata una nuova ordinanza che contiene i provvedimenti centrali nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni. Essa prevede anche un maggiore coinvolgimento dei Cantoni nell’abrogazione di provvedimenti vigenti o nell’emanazione di eventuali provvedimenti nuovi. Questa ordinanza contiene, oltre ai provvedimenti centrali nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni (art. 5–8, eccetto gli art. 7a e 7b ordinanza 2 COVID-19), anche gli obblighi di notifica nel settore dell’assistenza sanitaria, ad esempio la notifica dell’occupazione dei posti letto ospedalieri (art. 10 ordinanza 2 COVID-19). Una nuova ordinanza fondata sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. istituisce invece le basi per gli altri provvedimenti, finora emanati in virtù dell’articolo 7 LEp.

Il presente avamprogetto di legge è da intendersi come raccolta di norme che istituiscono le basi legali necessarie affinché il Consiglio federale possa mantenere tutti i suoi provvedimenti incontestati sotto il profilo politico e non ancora abrogati al momento dell’entrata in vigore del presente progetto di legge. Di tali provvedimenti fanno parte quelli basati inizialmente sull’articolo 7 LEp e in futuro sull’articolo 185 capoverso 3 Cost., nonché quelli disciplinati in ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione e per i quali si rivela necessaria una durata di validità più lunga10. Nei settori in cui è stata identificata la necessità di un disciplinamento di portata particolare, per il quale sussistono inoltre diverse opzioni politiche d’intervento alternative, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre al Parlamento un progetto di legge separato e autonomo. È il caso in particolare dell’ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali CO-VID-19 (RS 951.261). Tale ordinanza si fonda sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. ed è entrata in vigore il 26 marzo 2020; si applica per un periodo di sei mesi al massimo a partire dalla data

10 Il progetto di legge non contiene disposizioni relative al controllo dell’esportazione di dispositivi di protezione e agenti terapeutici, come previsto agli art. 4b e 4c dell’ordinanza 2 COVID-19. Nel caso in cui simili provvedimenti dovessero essere nuovamente introdotti, andrebbe verificato se possono fondarsi su basi legali vigenti o, all’occorrenza, sulla Costituzione.