Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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L’avamprogetto di legge prevede volutamente diverse disposizioni potestative. In tal modo s’intende sottolineare che il Consiglio federale non dovrà obbligatoriamente lasciare i provvedimenti in vigore fina alla scadenza della durata di validità della legge. Se dovesse rivelarsi oggettivamente non più necessario e giustificato, un determinato disciplinamento previsto da un’ordinanza dovrà essere abrogato prima della scadenza della sua durata di validità, in conformità con il principio costituzionale della proporzionalità (cfr. anche il commento all’art. 1 cpv. 2).

Per gli altri aspetti esecutivi da disciplinare si rinvia ai commenti alle singole disposizioni.

2 Commento ai singoli articoli

Le varie ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all’epidemia di COVID-19 usano in parte termini differenti12. Nell’avamprogetto di legge si parla ora in modo uniforme e coerente di COVID-19 per designare la malattia causata dal virus e di epidemia di COVID-19 per designare la diffusione della malattia. Si è volutamente rinunciato a usare il termine «pandemia», poiché estraneo al diritto svizzero in materia di epidemie13. Inoltre, tale uso potrebbe creare incertezze se l’OMS dovesse dichiarare terminata la pandemia su scala mondiale e in Svizzera vi fosse ancora necessità di legiferare o di collegare diritti e obblighi a tale termine.

Le singole disposizioni dell’avamprogetto di legge sono state ordinate in base alla posizione della materia nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). L’articolo 2 costituisce tuttavia un’eccezione. Poiché contiene i provvedimenti epidemiologici e costituisce quindi il nucleo dell’avamprogetto, è inserito in prima posizione per dare a tali provvedimenti la dovuta visibilità e importanza.

Art. 1 Oggetto e principio

Il carattere politico-giuridico del progetto di legge consiste nel fatto che il legislatore formale autorizza il Consiglio federale a mantenere i provvedimenti finora adottati. Le varie autorizzazioni di emanare ordinanze sono materialmente limitate in modo tale che abbiano come oggetto provvedimenti direttamente ed esclusivamente connessi all’epidemia di COVID-19. La presente legge non costituisce invece una base legale per ordinanze relative ad altre epidemie o che disciplinino questioni solo indirettamente connesse con l’epidemia COVID-19. Sotto il profilo giuridico ciò è garantito dal fatto che la legge si limita esclusivamente a far fronte all’epidemia di COVID-19 e alle ripercussioni dei pertinenti provvedimenti sulla società, l’economia e le autorità.

Capoverso 1

In virtù di leggi speciali, il Consiglio federale dispone di numerose competenze di emanare ordinanze che ha potuto e potrà anche utilizzare per far fronte all’epidemia di COVID-19. Alcune disposizioni permettono anche di derogare alle prescrizioni di legge14. Il presente progetto di legge intende conferire al Consiglio federale ulteriori competenze chiaramente limitate nel tempo – e delineate con precisione sotto il profilo della materia – che vanno ad aggiungersi alle

12 Cfr. Stefan Höfler (nota 6) pag. 702-709.

13 Va osservato che nel settore della copertura assicurativa i termini «epidemia» e «pandemia» vengono in parte definiti e formulati in modo differente – cfr. p. es. il comunicato stampa del 15 maggio 2020 dell’ombudsman dell’assicurazione privata e della suva. L’interpretazione di questi termini è al momento oggetto di controversie. La formulazione scelta nella presente legge non intende fungere da pregiudizio per l’esito di tali controversie.

14 Cfr. in particolare l’art. 62 LEF.