Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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che dispongono di scorte sufficienti possono essere obbligati a fornire parte delle loro scorte ad altri Cantoni o altre strutture sanitarie.
Possono sorgere problemi di attribuzione nel momento in cui il materiale disponibile non è sufficiente per curare tutte le persone a rischio o malate. Se, nonostante le misure preventive, sorgono carenze nell’approvvigionamento di materiale medico, l’attribuzione deve essere disciplinata secondo un elenco delle priorità e una chiave di ripartizione. In caso di necessità i Cantoni presentano alla Confederazione una domanda di attribuzione di determinate quantità conformemente a tale chiave. Il Consiglio federale può pure disciplinare la distribuzione del suddetto materiale. Vanno in particolare precisati la chiave di distribuzione e gli aspetti logistici della distribuzione ai Cantoni e alla popolazione. La fornitura degli agenti terapeutici e dei dispositivi di protezione è effettuata sotto la responsabilità della Confederazione. Per la fornitura concreta si può anche ricorrere a terzi (imprese di distribuzione private). La Confederazione o i terzi da questa incaricati provvedono a fornire il materiale medico importante a un servizio di consegna centrale cantonale o direttamente alle strutture e alle organizzazioni beneficiarie.
Lettera d
Questa disposizione riguarda la commercializzazione diretta di agenti terapeutici e dispositivi di protezione (cfr. art. 4hbisordinanza 2 COVID-19). Al più tardi quando si torna alla situazione normale o in caso di pertinenti strategie di approvvigionamento o di scorte obbligatorie, la Farmacia dell’esercito deve poter consegnare ai consumatori nel settore sanitario o ai Cantoni il materiale acquistato e i Cantoni devono pagare le spese d’acquisto. Si tratta quindi di una partecipazione alla concorrenza economica poiché si può entrare in concorrenza diretta con fornitori privati. La presente disposizione istituisce la base legale che, secondo l’articolo 41 LFC, è necessaria per una tale partecipazione.
Lettera e
Secondo la lettera e il Consiglio federale può ordinare la confisca di agenti terapeutici e dispositivi di protezione (cfr. art. 4j ordinanza 2 COVID-19). Se l’approvvigionamento di tale materiale non può essere garantito, i Cantoni o le strutture sanitarie pubbliche che dispongono di scorte sufficienti possono essere obbligati a fornire parte di tali scorte ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie. In virtù di questa disposizione possono essere inoltre confiscati anche gli agenti terapeutici e i dispositivi di protezione disponibili nelle imprese. In tal caso la Confederazione versa un’indennità pari al prezzo d’acquisto.
Lettera f
Se l’approvvigionamento di agenti terapeutici e dispositivi di protezione non può essere garantito in altro modo, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti di tale materiale a priorizzarne o ad aumentarne la produzione (cfr. art. 4k ordinanza 2 COVID-19). La Confederazione può erogare contributi per la produzione, se i fabbricanti subiscono uno svantaggio finanziario a causa della riorganizzazione della produzione.
Lettera g
In virtù della lettera g il Consiglio federale può prevedere deroghe alle disposizioni sull’importazione di medicamenti della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), al fine di rendere possibili opzioni terapeutiche promettenti per i pazienti in Sviz-