Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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1 Situazione iniziale e punti essenziali del progetto
1.1 Epidemia del coronavirus
Alla fine di dicembre 2019 da Wuhan (provincia di Hubei, Cina) è giunta notizia di un netto aumento dei casi di polmonite con causa ignota. Quale agente patogeno è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). COVID-191, la malattia causata dal virus, si è diffusa in tutto il mondo e l’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’ha dichiarata di carattere pandemico.
Il primo caso confermato di COVID-19 in Svizzera risale al 25 febbraio 2020. Successivamente, il coronavirus si è diffuso rapidamente in tutto il Paese con un rapido aumento di malati e di decessi. Il Consiglio federale ha quindi adottato una serie di provvedimenti previsti dal legislatore per la cosiddetta situazione particolare all’articolo 6 della legge del 28 settembre 2016 sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Al divieto del 28 febbraio 2020 di manifestazioni con più di 1000 persone hanno fatto seguito, il 13 marzo 2020, il divieto di manifestazioni con più di 100 persone, la chiusura delle scuole, l’obbligo di notifica nel settore dell’assistenza sanitaria e diversi provvedimenti alla frontiera. Mentre i provvedimenti alla frontiera si fondano sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), gli altri provvedimenti di questa prima fase sono stati emanati sulla base dell’articolo 6 capoverso 2 LEp.
Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha dichiarato la «situazione straordinaria» secondo l’articolo 7 LEp e ha deciso di inasprire ulteriormente i provvedimenti (divieto generale di manifestazioni, chiusura di tutti i negozi eccetto quelli alimentari e quelli per altri beni indispensabili di uso quotidiano, nonché altre disposizioni restrittive). I provvedimenti sono disciplinati nell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 (RS 818.101.24). Sono state inoltre emanate raccomandazioni generali quali il rispetto assoluto delle misure sul distanziamento interpersonale. Infine, il 20 marzo 2020, il Consiglio federale ha vietato gli assembramenti di più di cinque persone. I provvedimenti adottati intendevano impedire la rapida diffusione della malattia, proteggere dal contagio soprattutto le persone particolarmente a rischio ed evitare di sovraccaricare il sistema sanitario. In virtù dell’articolo 185 capoverso 3 Cost. e – laddove disponibili
– di atre autorizzazioni previste da leggi speciali, il Consiglio federale ha ordinato ulteriori provvedimenti in diverse ordinanze. L’ordinanza 2 COVID-19 è stata completata e adeguata frequentemente all’evoluzione epidemiologica. Le ordinanze sono in vigore a tempo determinato.
Poiché da inizio aprile 2020 il numero dei nuovi contagi, dei ricoveri in ospedale e dei decessi è in diminuzione e gli ospedali dispongono di capacità sufficienti per curare i pazienti affetti da COVID-19, il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di allentare gradualmente i provvedimenti a partire da fine aprile 2020. Gli allentamenti andavano attuati mediante piani di protezione e misure accompagnatorie adeguati. L’obiettivo è di passare quanto prima dalla cosiddetta fase di mitigazione alla fase di contenimento, nella quale la ricostruzione sistematica delle catene di trasmissione del contagio, il tracciamento mirato dei contatti, l’isolamento e la quarantena dovrebbero permettere di controllare la diffusione anche a lungo termine. Il 16 e il 22 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso gli allentamenti della cosiddetta fase di transizione 1a (apertura degli esercizi con servizi alla persona nonché dei centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, allentamento dei provvedimenti in occasione di funerali e nel settore medico ambulatoriale e stazionario), entrati in vigore il 27 aprile 2020. Gli allentamenti della fase di transizione 1b (ripresa dell’insegnamento nelle scuole dell’obbligo e di quello per gruppi non superiori a cinque persone nelle scuole superiori e in altri centri di formazione,
1 In tedesco, a metà aprile la Cancelleria federale ha deciso di sostituire la grafia originale «COVID-19» con «Covid-19». Tale sostituzione si applica soltanto al tedesco. Il francese e l’italiano continuano a usare la grafia con le lettere in maiuscolo.