Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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d’entrata in vigore. Per questa ordinanza è stato deciso di elaborare una legge specifica che, nel caso ideale, dovrebbe entrare in vigore nel primo trimestre 2021.
1.4 La normativa proposta
Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di elaborare un avamprogetto di legge federale urgente a tempo determinato. La legge deve contenere i principi e le deleghe necessarie per i provvedimenti che devono restare validi più di sei mesi e che il Consiglio federale ha disciplinato nelle ordinanze emanate direttamente in virtù della Costituzione e nell’ordinanza 2 CO-VID-19. Prima di prendere questa decisione, il Consiglio federale ha discusso modelli alternativi
– atto mantello che modifica leggi vigenti, vari progetti separati – che poi ha respinto. Visto che l’ordinanza 2 COVID-19 è entrata in vigore il 13 marzo 2020 e quindi il termine di sei mesi di cui all’articolo 7d LOGA scade il 12 settembre 2020, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre il messaggio al Parlamento entro il 2 settembre 2020.
A inizio maggio 2020 l’Ufficio federale di giustizia ha svolto un sondaggio presso le segreterie generali e i servizi federali presumibilmente coinvolti in modo diretto o indiretto, con l’intento di individuare le norme delle ordinanze vigenti che devono restare valide per più di sei mesi e per le quali vanno istituite le basi legali tese a sostituire la base costituzionale. Dal sondaggio è emerso che per i provvedimenti nei settori dell’epidemia, della giustizia, del diritto procedurale, del diritto in materia di insolvenza, degli stranieri e dell’asilo, della cultura e dell’assicurazione contro la disoccupazione va istituita una pertinente base legale. I servizi della Confederazione coinvolti sono stati quindi invitati a elaborare le norme necessarie nei loro settori. Queste ultime sono raccolte nel presente progetto di legge.
Per i provvedimenti epidemiologici si propone un disciplinamento che permetta al Consiglio federale di mantenere le misure adottate in virtù dell’articolo 7 LEp e per le quali viene tuttavia a mancare la base legale dal momento in cui la situazione straordinaria ai sensi della LEp è dichiarata conclusa e si ritorna alla situazione particolare (cfr. il commento all’art. 2).
1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
La presente legge urgente non è prevista né nel messaggio del 29 gennaio 202011 sul programma di legislatura 2019-2023 né nelle strategie del Consiglio federale. Né il programma di legislatura né le strategie del Consiglio federale potevano infatti prevedere l’attuale epidemia di COVID-19 e tenere conto delle sue ripercussioni.
1.6 Attuazione
La legge COVID-19 istituisce la base legale per permettere al Consiglio federale di continuare ad applicare i provvedimenti contenuti nelle ordinanze basate direttamente sulla Costituzione e tuttora necessari per far fronte all’epidemia di COVID-19. Non appena entrerà in vigore, la legge dovrà essere menzionata quale base legale nell’ingresso delle relative ordinanze. Essa conferisce al Consiglio federale la possibilità di modificare, adeguare o affievolire le disposizioni vigenti, ma non lo autorizza ad adottare provvedimenti nuovi o di altro tipo. In vista di un’eventuale nuova situazione di minaccia, sono tuttavia fatti salvi in ogni caso i provvedimenti basati sull’articolo 7 LEp e sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. Contemporaneamente all’adozione del messaggio, il Consiglio federale prolungherà la durata di validità delle pertinenti ordinanze. Non appena la legge entrerà in vigore, il Collegio governativo verificherà inoltre il contenuto e la durata di validità delle ordinanze, adeguandole alle disposizioni della legge.
11 FF 2020 1565