Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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Il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti basati sull’articolo 6 LEp sotto forma di decisione (p. es. divieto di una determinata manifestazione) o di ordinanza (p. es. divieto o limitazione di manifestazioni pubbliche in Svizzera o in un determinato Cantone). In una situazione particolare, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) coordina i provvedimenti della Confederazione. I provvedimenti adottabili nella situazione particolare sono elencati in modo esaustivo nella LEp (cfr. art. 6 cpv. 2 in combinato disposto con gli art. 30–40 LEp).

I seguenti provvedimenti previsti dall’ordinanza 2 COVID-19 possono fondarsi sull’articolo 6 LEp e sull’articolo 44 LEp (approvvigionamento di agenti terapeutici):

- provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni (capitolo 3 ordinanza 2 COVID-19, eccetto gli art. 7a e 7b)

- obbligo di notifica nel settore dell’assistenza sanitaria (art. 10 ordinanza 2 COVID-19)

- in alcuni ambiti parziali: provvedimenti alla frontiera (art. 2–4 ordinanza 2 COVID-19) (parzialmente art. 41 cpv. 1 LEp)

- in alcuni ambiti: controllo delle esportazioni di agenti terapeutici e dispositivi di protezione (Art. 4b, 4c ordinanza 2 COVID-19)

- in alcuni ambiti parziali: approvvigionamento di materiale medico importante, compresi i relativi obblighi di notifica (art. 4d-4o ordinanza 2 COVID-19) (solo per agenti terapeutici, non per dispositivi di protezione)

- in alcuni ambiti parziali: obbligo di collaborare del personale sanitario (ma nessun provvedimento infrastrutturale né divieto di intervenire nelle nomine art. 10a ordinanza 2 COVID-19).

Questi provvedimenti possono essere traposti in un’ordinanza del Consiglio federale in virtù dell’articolo 6 LEp. Il mantenimento anche oltre il 13 settembre 2020 di vari provvedimenti può rivelarsi necessario poiché le misure di polizia sanitaria in funzione dei rischi sono tuttora applicabili e devono essere adeguate in modo flessibile alla situazione. Ciò riguarda soprattutto l’obbligo di elaborare e attuare i piani di protezione per manifestazioni, istituzioni e aziende, che costituisce un provvedimento limitativo nei confronti della popolazione ai sensi dell’articolo 40 LEp. Se non possono essere né rispettate le regole sulla distanza né previste demarcazioni, i piani di protezione devono prevedere anche il rilevamento da parte degli organizzatori e degli esercenti dei dati di contatto dei partecipanti o dei presenti; il rilevamento e la conservazione di questi dati serve esclusivamente a una loro eventuale trasmissione ai servizi medici cantonali nel quadro del tracciamento dei contatti ai sensi dell’articolo 33 LEp. Nell’ordinanza 2 COVID-19 è stata inserita una pertinente disposizione che disciplina l’informazione della persona in questione, le categorie di dati (nome e numero di telefono), lo scopo del trattamento dei dati, nonché la loro conservazione e cancellazione (cfr. art. 6e). L’obbligo degli organizzatori ed esercenti di rilevare i dati personali costituisce dunque una limitazione delle manifestazioni e s’inserisce nel catalogo di provvedimenti secondo gli articoli 30-40 LEp. Nella situazione particolare spetta al Consiglio federale ordinare tali misure e non è quindi necessaria una base legale nel presente progetto di legge COVID-19.

Infine può risultare opportuno mantenere anche il divieto di grandi manifestazioni. I provvedimenti sono costantemente adeguati e al momento non è chiaro come si presenteranno in settembre 2020.