Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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rinunciare eccezionalmente del tutto ai dibattimenti (cfr. art. 2-6). Inoltre, per mezzo del diritto di necessità, sono stati permessi singoli adeguamenti della notificazione nella procedura esecutiva e della realizzazione tramite piattaforme d’incanto in linea (art. 7–9). L’ordinanza è entrata in vigore il 20 aprile 2020 a mezzanotte e si applica fino al 30 settembre 2020 (art. 10).
La presente disposizione istituisce la base legale affinché, se ciò dovesse rivelarsi necessario fino al 30 settembre 2020 e oltre, le misure vigenti tese a far fronte all’epidemia di COVID-19 possano essere prorogate o se ne possano adottare altre (sostitutive). Questo è necessario per assicurare il funzionamento della giustizia a medio termine (ad esempio garantire la riduzione delle molte pendenze) e rispettare le garanzie procedurali previste dalla Costituzione.
Secondo l’articolo 4, il Consiglio federale può emanare norme derogatorie alle disposizioni delle leggi procedurali in materia civile e amministrativa della Confederazione19 in determinati ambiti menzionati in un elenco esaustivo. Si tratta degli ambiti fondamentali per disciplinamenti derogatori o singoli provvedimenti nelle procedure civili e amministrativi del diritto federale che erano o sono già oggetto delle misure vigenti fondate sul diritto di necessità.
- Secondo la lettera a, le disposizioni possono riguardare la sospensione, la proroga o la restituzione di termini, a prescindere dal fatto che tali termini siano stabiliti dalla legge o da un’autorità. Vi rientrano in particolare le ferie giudiziarie eccezionali o provvedimenti simili, alla stregua di quelli ordinati dal Consiglio federale nell’ordinanza del 20 marzo 202020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19).
- Sono pure possibili regole derogatorie relative a organizzazione, esecuzione, verbalizzazione e sostituzione di atti procedurali di qualsiasi tipo con partecipazione di parti, testimoni o terzi, quali udienze ed esami testimoniali (lett. b), affinché la giustizia continui a funzionare anche se devono essere rispettate le misure concernenti l’igiene e il distanziamento interpersonale raccomandate dall’UFSP.
- La disposizione menziona inoltre esplicitamente il ricorso a strumenti tecnici o ausiliari, quali videoconferenze e teleconferenze (lett. c), come al momento parzialmente già previsto dal diritto di necessità per dibattimenti, audizioni ed esami testimoniali nelle procedure civili.
- Infine, nella procedura di esecuzione, il cui funzionamento è particolarmente importante nell’attuale periodo di crisi, il presente articolo prevede disposizioni derogatorie in particolare per la forma e la notificazione di istanze, le comunicazioni e le decisioni nonché per il ricorso a piattaforme d’incanto in linea (lett. d) e permette quindi di prolungare le misure vigenti secondo l’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale (cfr. art. 7–9).
Art. 5 Provvedimenti nell’ambito delle assemblee di società
Secondo il Codice delle obbligazioni (CO RS 220), i diritti degli azionisti devono essere esercitati nell’assemblea generale della società anonima. Per tutte le deliberazioni è necessaria la presenza fisica degli azionisti o dei loro rappresentanti personali. Regole simili si applicano
19 Ne fanno il diritto processuale civile, inclusa la legislazione sull’esecuzione forzata (Codice di procedura civile [RS 272]), la legge del
4 dicembre 1947di procedura civile federale [RS 273] e la legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [RS 281.1]), e il diritto procedura amministrativo nonché la legislazione sul Tribunale federale (legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [RS 172.021], legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [RS 173.110], legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [RS 173.32], legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti [RS 173.41]).
20 RU 2020 849. L’ordinanza è stata abrogata il 19 aprile 2020.