Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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- Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi da casa, poiché, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto del lavoratore particolarmente a rischio, quest’ultimo può essere occupato sul posto nel rispetto di condizioni severe. I lavoratori devono essere protetti in modo tale da non essere esposti a un rischio più elevato da quelli che correrebbero lavorando da casa.
- Come ultima possibilità sussidiaria, il datore di lavoro assegna al lavoratore, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto di lavoro per il quale sono adempiute le pertinenti condizioni (postazione di lavoro senza stretto contatto con altre persone e principio STOP).
Se non è possibile soddisfare nessuna di queste condizioni il lavoratore deve essere sollevato dagli obblighi lavorativi con continuazione del versamento dello stipendio.
Art. 3 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell’asilo
Questo articolo contiene un elenco esaustivo degli ambiti in cui il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e alla legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Le disposizioni devono essere adeguate costantemente alla situazione attuale e devono limitarsi ai provvedimenti strettamente necessari. Al momento non si può escludere che i provvedimenti del Consiglio federale nel settore degli stranieri e dell’asilo tesi a combattere l’epidemia di CO-VID-19 debbano essere prolungati.
Lettera a
La presente disposizione istituisce una base legale per prolungare, se necessario, oltre il 12 settembre 2020 le vigenti restrizioni relative all’entrata e all’ammissione. Il Consiglio federale può limitare il passaggio del confine agli stranieri che desiderano entrare in Svizzera in provenienza da un Paese o da una regione a rischio. Inoltre può limitare l’ammissione dei cittadini di uno Stato membro dell’UE/AELS nonché di uno Stato terzo. L’articolo 5 dell’allegato I dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) prevede che i diritti conferiti dalle disposizioni dell’Accordo possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
Nell’ordinanza 2 COVID-19 il Consiglio federale ha ordinato la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne di Schengen in funzione della situazione e dei rischi, in conformità con il Codice frontiere Schengen, che prevede la possibilità di reintrodurre i controlli a tali frontiere nel caso di una grave minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Nel contempo ha deciso ampie restrizioni alla frontiera per le persone che desiderano entrare in Svizzera provenienti da un Paese o da una regione a rischio. L’elenco dei Paesi e delle regioni a rischio (allegato 1 ordinanza 2 COVID-19) è stato gradualmente esteso con la diffusione della pandemia. Visto il miglioramento della situazione epidemiologica, il Consiglio federale ha deciso misure di allentamento nel settore della migrazione. Il modo di procedere graduale si riallaccia alle misure di allentamento nazionali e prevede una progressiva abrogazione delle restrizioni vigenti relative all’entrata (frontiera) nonché all’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro (libera circolazione delle persone e Stati terzi).
Lettera b