Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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all’indennità di disoccupazione, poiché potrebbero aver raggiunto la fine del termine quadro prima che possano riscuotere le indennità.
Inoltre, gli assicurati che durante il periodo COVID-19 erano disoccupati, non hanno potuto acquisire periodi di contribuzione e guadagni da conteggiare in caso di nuova disoccupazione. Pertanto deve essere prorogato, se necessario, anche il termine quadro per il periodo di contribuzione, affinché la disoccupazione durante il periodo COVID-19 non implichi successivi svantaggi.
La proroga simmetrica del termine quadro per il periodo di contribuzione e di un’eventuale termine quadro precedente per la riscossione di prestazioni impedisce eventuali sovrapposizioni ed esclude che siano nuovamente computati i mesi di contribuzione già considerati in occasione di un periodo di disoccupazione precedente.
Art. 11 Disposizioni penali
L’ordinanza 2 COVID-19 commina una multa per la violazione di determinati provvedimenti (p. es. il divieto di assembramento di persone). Il capoverso 1 conferisce al Consiglio federale la competenza di dichiarare punibili come contravvenzione («È punito con la multa…») le violazioni dei provvedimenti che ordina in applicazione dell’articolo 2. Spetta al Consiglio federale stabilire quali violazioni siano da punire come contravvenzioni.
La disposizione proposta stabilisce esplicitamente che sono punibili la commissione intenzionale e quella per negligenza. La vigente ordinanza 2 COVID-19, invece, non si esprime in merito, per cui attualmente, conformemente all’articolo 333 capoverso 7 del Codice penale (RS 311.0), una contravvenzione è punibile anche se commessa per negligenza «purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente». Il senso delle disposizioni vigenti non è interpretabile in modo tale da punire soltanto la commissione intenzionale e quindi già oggi è punibile sia quest’ultima sia quella per negligenza. La normativa proposta non si distingue pertanto materialmente da quella in vigore, poiché, menzionando esplicitamente la commissione intenzionale e per negligenza, si limita a chiarire ciò che vale già con il diritto vigente.
Per quanto riguarda la procedura, l’ordinanza 2 COVID-19 commina per determinate contravvenzioni una mera multa disciplinare di 100 franchi (cfr. Art. 10f cpv. 3 ordinanza 2 COVID-19) pronunciata mediante la procedura della multa disciplinare secondo le regole della legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (LMD; RS 314.1).
Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a stabilire se e quali violazioni dei provvedimenti di cui all’articolo 2 vanno punite con una multa disciplinare. Il Consiglio federale stabilisce pure l’importo della multa, che tuttavia non può superare 300 franchi (analogamente all’importo secondo la LMD).
Art. 12 Esecuzione
Secondo questa disposizione, il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei provvedimenti della presente legge. In tal modo s’intende garantire che l’esecuzione dei provvedimenti per far fronte all’epidemia di COVID-19, così come prevista dalle varie ordinanze, si fondi su una base legale formale.