Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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Art. 9 Provvedimenti sull’indennità per perdita di guadagno

Il Consiglio federale ha adottato rapidamente misure per compensare in parte le perdite di guadagno causate dai provvedimenti per combattere il coronavirus. Il 20 marzo 2020 ha deciso di concedere, in virtù dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31), l’indennità per perdita di guadagno ai lavoratori dipendenti, agli indipendenti e ai genitori. L’ordinanza è entrata in vigore con effetto retroattivo al 17 marzo 2020 ed è valida fino al 16 settembre 2020.

Hanno diritto all’indennità i genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa (dipendente o indipendente) poiché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, in particolare a causa della chiusura delle scuole o delle scuole speciali oppure perché la custodia era affidata a persone particolarmente a rischio. Anche l’interruzione dell’attività lucrativa (dipendente o indipendente) a causa di una quarantena ordinata da un medico o dalle autorità conferisce il diritto all’indennità per una durata di dieci giorni. Hanno inoltre diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno subito o subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti previsti all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 e che sono toccati dalla chiusura di locali pubblici quali ristoranti, piccoli negozi, parrucchieri o centri di fitness oppure i musicisti, gli artisti e altre persone toccate dal divieto di manifestazioni. L’indennità è pure concessa ai lavoratori indipendenti che non sono direttamente toccati dai provvedimenti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il cui reddito determinante per il calcolo dei contributi AVS del 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi (casi di rigore).

L’attuazione e la procedura di questa nuova prestazione temporanea si fondano sul sistema delle indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio o in caso di maternità. Questo modo di procedere ha permesso di versare molto rapidamente le indennità. Le due assicurazioni sono tuttavia del tutto distinte sia in relazione al finanziamento che in relazione alle prestazioni concesse.

L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si applica fino al 16 settembre 2020. In considerazione dell’allentamento graduale dei provvedimenti per combattere il coronavirus e della riapertura dei negozi e delle scuole il 27 aprile, l’11 maggio e l’8 giugno 2020, una parte delle misure sarà abolita prima della fine della durata di validità dell’ordinanza. Le persone che continueranno ad essere svantaggiate dai provvedimenti per lottare contro il coronavirus riceveranno l’indennità al massimo fino al 16 settembre 2020.

Anche se, in linea di principio, poche persone avranno probabilmente bisogno di un’indennità dopo la scadenza della durata di validità dell’ordinanza, è importante prevedere una disposizione di legge che conferisca al Consiglio federale la competenza di proseguire il versamento dell’indennità in relazione con le restrizioni che perdureranno anche dopo il 16 settembre 2020.

Capoverso 1

Il capoverso istituisce la base legale che permette al Consiglio federale di continuare a versare l’indennità per perdita di guadagno in relazione ad eventuali provvedimenti restrittivi che perdureranno anche dopo il 16 settembre 2020. La cerchia dei beneficiari è simile a quella prevista dall’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e comprende le persone che hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa dipendente o indipendente a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus. Le persone messe in quarantena potranno pertanto essere indennizzate in virtù di questa disposizione. Saranno indennizzati anche gli indipendenti che subiranno perdite a causa del divieto di grandi manifestazioni.