Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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Capoverso 2

Il presente capoverso definisce la portata della delega. Come nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, il Consiglio federale disciplina in particolare l’inizio e la fine del diritto all’indennità (lett. a), il numero massimo di indennità giornaliere (lett. b), l’importo e il calcolo dell’indennità (lett. c) e la procedura (lett. d). In virtù della lettera d, il Consiglio federale stabilisce che il diritto va fatto valere durante la durata di validità della legge e che non si applica il termine di prescrizione di cinque anni della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.1).

Art. 10 Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione

I provvedimenti per combattere l’epidemia COVID-19 adottati dal Consiglio federale hanno limitato notevolmente diverse attività economiche e attivato immediatamente il diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Le conseguenze per il mercato del lavoro superano per intensità quelle delle normali fluttuazioni congiunturali, poiché diverse attività lavorative sono state temporaneamente del tutto vietate. L’indennità per lavoro ridotto (ILR) dell’AD si è rivelato uno strumento efficace in situazioni difficili del mercato del lavoro. Essa fornisce infatti alle imprese un’alternativa ai licenziamenti in caso di un temporaneo calo drastico degli ordini. La riscossione dell’ILR intende compensare cali temporanei di occupazione e preservare i posti di lavoro. I lavoratori e le loro conoscenze restano infatti nell’impresa e il datore di lavoro li può impiegare a breve termine.

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033), che è entrata in vigore retroattivamente il 1° marzo 2020 e si applica fino al 31 agosto 2020, ad eccezione della disposizione sulla partecipazione della Confederazione per il 2020. Innanzitutto l’ordinanza estende il diritto all’ILR alle persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio oppure alle persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo. Inoltre, il periodo d’attesa è stato abrogato24 e il diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato esteso anche alle persone in una posizione simile a un datore di lavoro o che lavorano nell’azienda del coniuge o del partner registrato25. Infine, i datori di lavoro sono stati esentati dall’anticipare le indennità e dal presentare alla cassa di disoccupazione la conferma secondo cui continuano a pagare i contributi alle assicurazioni sociali. Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha adeguato vari punti dell’ordinanza26 e con decisione dell’8 aprile 2020 ha esteso il diritto all’ILR anche ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce oscillazioni superiori al 20 per cento.

La maggior parte dei provvedimenti previsti dall’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione sarà abrogata al più tardi il 31 agosto 2020. S’intendono tuttavia mantenere alcuni provvedimenti illustrati nei seguenti commenti alle lettere a-c.

Lettera a

Secondo l’articolo 4 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, una perdita di lavoro era computabile se riguardava persone vincolate da un rapporto di tirocinio.

24 Nell’ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l’indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali (RU 2020 875) è stato pertanto abrogato formalmente l’articolo 50 capoverso 2 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI; RS 837.02) relativo al periodo d’attesa.

25 Essi hanno beneficiato, per un impiego a tempo pieno, di un’indennità basata su un importo forfetario di 3320 franchi.

26 Con le modifiche l’assicurato non deve più presentare la prova delle ricerche di lavoro entro 30 giorni dalla data dell’iscrizione al servizio di collocamento e neppure sostenere il primo colloquio di consulenza e controllo per telefono entro tale termine; inoltre, è stato aumentato il numero di indennità giornaliere e prolungato il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte delle persone assicurate; infine, è stato accorciato il termine per il preannuncio del lavoro ridotto e la durata dell’autorizzazione del lavoro ridotto è stata portata da tre a sei mesi