Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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Questa disposizione permette al Consiglio federale di prorogare determinati termini previsti nella LStrI che non possono essere rispettati a causa dell’epidemia di COVID-19. La proroga riguarda i termini relativi al ricongiungimento familiare (n. 1), alla decadenza dei permessi in caso di soggiorno all’estero (n. 2) e al rinnovo dei dati biometrici per il rilascio o la proroga di un’autorizzazione (n. 3).

Lettera c

Questa disposizione istituisce la base legale per prolungare, se necessario, oltre la durata di validità prevista in origine le disposizioni dell’ordinanza COVID-19 asilo del 1° aprile 2020 (RS 142.318).

L’attuazione dei provvedimenti del Consiglio federale e delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per far fronte all’epidemia di COVID-19 è una grande sfida anche per il settore dell’asilo. La grande maggioranza dei richiedenti l’asilo è alloggiata nei centri della Confederazione per l’intera durata della procedura d’asilo (art. 24 cpv. 3 LAsi). Circa il 20 per cento dei richiedenti è invece alloggiato in strutture cantonali, spesso collettive. Soprattutto nelle strutture di alloggio collettive le misure ordinate in seguito all’epidemia, quali ad esempio il distanziamento interpersonale, costituiscono una grande sfida per la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i Cantoni. Questo non vale solo per l’alloggio, ma anche per lo svolgimento delle procedure d’asilo, in particolare nel caso delle interrogazioni dei richiedenti l’asilo cui partecipano contemporaneamente più persone (p. es. richiedente l’asilo, persona della SEM incaricata dell’interrogazione, interprete, rappresentante legale e verbalista). e che possono durare anche più ore.

Finora la SEM ha adottato numerosi provvedimenti urgenti per proteggere le persone coinvolte nella procedura d’asilo e attuare le misure del Consiglio federale e le raccomandazioni dell’UFSP (p. es. estensione delle capacità di alloggio; impiego di mezzi ausiliari quali pareti in plexiglas o disinfettazione regolare dei locali adibiti all’interrogazione). Inoltre, il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza COVID-19 asilo, che prevede alcune deroghe alla LAsi e contiene soprattutto regole sullo svolgimento delle interrogazioni (art. 4–6 ordinanza COVID-19 asilo), sulla garanzia di capacità sufficienti nei centri della Confederazione (art. 2–3 ordinanza COVID-19 asilo) e sulla proroga dei termini di partenza nella procedura d’asilo e d’allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo). L’ordinanza è entrata in vigore a tappe il 2 aprile e il 6 aprile 2020 (art. 12 ordinanza COVID-19 asilo).

Art. 4 Misure nella giustizia e nel diritto procedurale

Per garantire e migliorare il funzionamento, d’importanza fondamentale, delle autorità e dei tribunali in particolare nelle procedura civile e nel settore delle esecuzioni, il 16 aprile 2020 è stata emanata l’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale18. Affinché la giustizia possa funzionare, è necessario poter svolgere gli atti procedurali con la partecipazione di terzi e in particolare i dibattimenti e le audizioni. La sospensione parziale dei dibattimenti e la proroga delle ferie giudiziarie nel periodo di Pasqua potevano costituire solo un’eccezione temporanea. L’ordinanza del 16 aprile 2020 stabilisce che, nell’ambito degli atti procedurali con terzi, i giudici e le autorità devono adottare le misure concernenti l’igiene e il distanziamento sociale previste dalle raccomandazioni dell’UFSP (art. 1). Se non è possibile svolgere i dibattimenti e le audizioni con la presenza fisica sia del giudice che delle parti e rispettando le suddette misure, nei procedimenti civili si può ricorrere a videoconferenze o teleconferenze oppure

18 Ordinanza COVID-19 del 16 aprile 2020 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RU 2020 1229, RS 272.81.