Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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I seguenti provvedimenti non possono basarsi sugli articoli 6, 41 capoverso 1 e 44 LEp:

- provvedimenti alla frontiera (Art. 2–4a) (parzialmente art. 41 cpv. 1 LEp);

- approvvigionamento di materiale medico importante (art. 4d-4o) (parzialmente art. 44 cpv. 1 LEp);

- capacità degli ospedali e delle cliniche, ad eccezione del personale sanitario (art. 10a);

- persone particolarmente a rischio (art. 10b e 10c).

La presente legge intende istituire le basi legali necessarie per questi provvedimenti17.

Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce in generale che il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per combattere la malattia causata dal coronavirus (COVID-19). Prima di farlo consulta i Cantoni. Questa disposizione costituisce la delega di competenza per emanare le disposizioni illustrate qui appresso.

Capoverso 2

Questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di limitare il traffico di merci alla frontiera e istituisce pertanto la base legale formale per i provvedimenti previsti negli articoli 3d e 4 dell’ordinanza 2 COVID-19. Si tratta quindi di misure connesse al turismo degli acquisti e all’impostazione del traffico di merci alla frontiera. L’autorizzazione conferita dalla legge riguarda soltanto il traffico transfrontaliero di merci e non più il traffico di persone (ma cfr. anche il commento all’art. 3).

Capoverso 3

Il Consiglio federale può adottare una serie di provvedimenti per garantire l’approvvigionamento sufficiente di agenti terapeutici e dispositivi di protezione per la popolazione. Per quanto riguarda la garanzia dell’approvvigionamento di agenti terapeutici vi sono alcune sovrapposizioni con le vigenti competenze del Consiglio federale secondo la LEp. Vista la stretta connessione materiale tra l’approvvigionamento di agenti terapeutici e quello di dispositivi di protezione e per evitare lacune, le pertinenti competenze di emanare provvedimenti non vengono distinte, bensì riunite esaustivamente nel capoverso 3, a completamento delle possibilità previse dalla LEp, in particolare nel suo articolo 44.

I diversi temi si riferiscono alle norme dell’ordinanza 2 COVID-19 (o dell’ordinanza successiva) che si fondavano sugli articoli 7 LEp o 185 capoverso 3 Cost.

Lettera a

In virtù di questa disposizione, il Consiglio federale può garantire l’approvvigionamento sufficiente di agenti terapeutici (ossia medicamenti e dispositivi medici) e dispositivi di protezione per la popolazione al fine di combattere l’epidemia di COVID-19, laddove non siano in grado di

17 Cfr. nota 10.