Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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apertura dei negozi e dei mercati, apertura dei musei, delle biblioteche e degli archivi nonché ripresa delle attività sportive senza competizioni e allentamenti nel settore della ristorazione) sono stati attuati dall’11 maggio 2020.
L’8 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di pubblicare un rapporto esplicativo per ciascuna delle ordinanze COVID-19. Nella sua dichiarazione del 4 maggio 2020 durante la sessione straordinaria delle Camere federali ha annunciato al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati di voler redigere, prima delle sessioni, un rapporto sull’esercizio delle competenze in materia di diritto di necessità da sottoporre al Parlamento2. Inoltre, in occasione dell’inizio della sessione straordinaria, la Presidente della Confederazione ha dichiarato che, se dovesse rivelarsi ancora necessario, il Consiglio federale prevede di sottoporre al Parlamento entro l’11 settembre 2020 un messaggio concernente la verifica delle ordinanza di necessità3.
1.2 Necessità d’intervento e obiettivi
Come detto, dal 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato varie ordinanze per far fronte alla crisi del coronavirus. Dal 16 marzo 2020 l’ordinanza 2 COVID-19 si fonda sull’articolo 7 LEp, il quale presuppone che sussista una situazione straordinaria ai sensi della LEp. L’ordinanza è valida sei mesi e decadrà pertanto il 12 settembre 20204. Altre ordinanze si fondano sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. e sono costituzionalmente limitate nel tempo. Inoltre, ulteriori ordinanze – anch’esse a tempo determinato – si fondano su autorizzazioni previste da leggi speciali5. Queste ultime ordinanze o le loro modifiche possono essere emanate dal Consiglio federale nel quadro delle competenze legislative conferitegli da tali leggi speciali, senza che la loro validità debba essere obbligatoriamente limitata. Il Consiglio federale può determinarne la durata di validità, prolungare e abrogare le ordinanze stesse o le loro modifiche. Poiché per questo tipo di ordinanze non vi è ulteriore necessità di una base in una legge formale, nel presente progetto esse non sono trattate.
Per distinguere le ordinanze emanate sulla base dell’articolo 7 LEp da quelle emanate sulla base costituzionale dell’articolo 185 capoverso 3 Cost., il Consiglio federale si è avvalso dei seguenti criteri.
Tutti i provvedimenti giustificabili direttamente sotto il profilo epidemiologico in ampia misura come provvedimenti secondo la LEp tesi a ridurre la diffusione del coronavirus e a garantire le capacità mediche per far fronte all’epidemia («provvedimenti primari») sono stati emanati esclusivamente in virtù dell’articolo 7 LEp e integrati nell’ordinanza 2 COVID-19.
I provvedimenti per far fronte alle conseguenze risultanti dall’adozione di quelli fondati sulla LEp («provvedimenti primari») sono stati invece emanati in ordinanze specifiche. Questi «provvedimenti secondari» sotto forma di ordinanze del Consiglio federale
2 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 27 maggio 2020 sull’esercizio delle competenze in materia di diritto di necessità e sull’attuazione delle mozioni di commissioni dall’inizio della crisi del coronavirus.
3 Boll. uff. 2020 N 377 e Boll. uff. 2020 S 177.
4 Per essere precisi, il termine scade il 13 settembre 2020 alle ore 15.30. Alcuni esponenti della dottrina hanno sostenuto che non sia giuridicamente lecito che il Consiglio federale sfrutti integralmente il termine di sei mesi; cfr. Florian Brunner/Martin Wilhelm/Felix Uhlmann, Das Coronavirus und die Grenzen des Notrechts - Überlegungen zu einer ausserordentlichen ausserordentlichen Lage, AJP 2020 pag 685 segg., pag. 700. La storia dell’elaborazione dell’articolo 7d della legge del … sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) non fornisce tuttavia alcun indizio a favore di questa tesi.
5 A titolo di esempio: i provvedimenti dell’ordinanza COVID-19 agricoltura del 2 aprile 2020 (RS 916.01) si fondano sulle basi legali vigenti della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1). La modifica dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2020 1243) si fonda su una norma di delega della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (art. 18 cpv. 4 lett. b). L’ordinanza del 20 marzo 2020 concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (RS 641.207.2) si fonda su leggi speciali, così come i provvedimenti previsti dall’ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità del 14 maggio 2020 (RS 413.17).