Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
- Secondo l’articolo 114 capoverso 1 Cost., la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione. Di tali prescrizioni fanno parte anche i provvedimenti dell’avamprogetto nei settori dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione.
- L’articolo 117 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Su questa base costituzionale si fonda il disciplinamento dell’assunzione dei costi per le analisi diagnostiche e sierologiche per COVID-19 previsto dall’avamprogetto.
- L’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali. La Confederazione ricorre a tale competenza nell’articolo 2 dell’avamprogetto.
- Secondo l’articolo 121 capoverso 1, la legislazione nel settore degli stranieri e dell’asilo compete alla Confederazione. I provvedimenti di cui all’articolo 3 dell’avamprogetto si fondano su questa base.
- I provvedimenti dell’avamprogetto nei settori del diritto procedurale, della giustizia, del diritto societario e del diritto in materia di insolvenza riguardano il diritto civile e la procedura civile; secondo l’articolo 122 Cost., la relativa legislazione compete alla Confederazione.
- Secondo l’articolo 123 Cost., la legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione. La disposizione penale dell'avamprogetto si fonda su tale base.
Il progetto di legge riunisce provvedimenti riguardanti numerosi settori. Tra i provvedimenti sussiste uno stretto nesso materiale e quindi Il principio dell’unità della materia è rispettato. Il progetto costituisce infatti un pacchetto omogeneo di misure che riunisce tutte le norme già adottate e quelle ancora necessarie per far fronte all’epidemia di COVID-19. Questi provvedimenti primari e secondari servono allo stesso scopo e disciplinano in maniera simile il modo in cui il Consiglio federale può derogare, per un periodo limitato e per far fronte all’epidemia e alle sue conseguenze, alle disposizioni di legge ordinarie.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto di legge riguarda temi contemplati da trattati internazionali ratificati dalla Svizzera. Ci si può quindi chiedere in che misura i provvedimenti del Consiglio federale che si fondano sul presente progetto di legge siano compatibili con la Convenzione del 4 novembre 1959 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e con altre garanzie internazionali simili dei diritti dell’uomo.
I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali garantiti dal diritto internazionale vanno in linea di massima rispettati anche durante uno stato di emergenza nazionale; possono tuttavia essere limitati in misura molto ampia se sussistono interessi pubblici preponderanti. Una deroga vera e propria, ossia la temporanea sospensione di trattati relativi ai diritti dell’uomo o a singole garanzie è permessa soltanto se la situazione e i provvedimenti adottati lo richiedono assolutamente e se sono soddisfatte cumulativamente una serie di condizioni (p. es. stato di emergenza, rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione, nessuna deroga alle diritti e alle libertà inderogabili anche in uno stato di emergenza, conformità dei provvedimenti derogatori con gli altri obblighi internazionali, proclamazione e notifica dei provvedimenti