Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo l’articolo 7, le imprese e gli operatori culturali possono essere sostenuti con aiuti finanziari (cpv. 1). Ciò permette in linea di massima di mantenere gli aiuti finanziari per gli operatori culturali, le indennità per perdite finanziarie per le imprese e gli operatori culturali e il sostegno alle organizzazioni culturali amatoriali. La necessità di continuare a versare tutti gli aiuti finanziari dipende dall’evoluzione delle misure d’allentamento e dovrà essere valutata dopo la procedura di consultazione. Il Consiglio federale dovrà disciplinare le condizioni per il sostegno, il calcolo dei contributi e la procedura e designare i servizi preposti all’esecuzione. Gli aiuti finanziari vigenti in virtù dell’ordinanza COVID cultura sono assegnati dai Cantoni (indennità per perdite finanziarie), dall’associazione Suisseculture Sociale (aiuto immediato agli operatori culturali) e da quattro associazioni mantello del settore amatoriale (sostegno a organizzazioni culturali amatoriali). Come finora, i Cantoni finanziano per metà le indennità per perdite finanziarie (cpv. 3).
Art. 8 Provvedimenti nel settore dei media
Le Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) e del Consiglio nazionale (CTT-N) hanno presentato, rispettivamente il 23 e il 27 aprile 2020 le mozioni 20.3145 e 20.3154 «Media indipendenti ed efficaci sono la spina dorsale della nostra democrazia». Con le mozioni trasmesse rispettivamente il 4 e il 5 maggio 2020, il Consiglio federale è stato incaricato di fornire un aiuto transitorio ai media svizzeri. Ha adottato le pertinenti ordinanze il 20 maggio 2020.
L’ordinanza COVID-19 media stampati del 20 maggio 2020 (RS 783.03), estende l’attuale promozione indiretta della stampa. Dal 1° giugno 2020 i quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale sono distribuiti gratuitamente per sei mesi mediante il canale quotidiano della Posta Svizzera. Inoltre, dal 1° giugno 2020 la Confederazione partecipa temporaneamente ai costi della distribuzione regolare dei quotidiani e settimanali con una tiratura superiore a 40 000 esemplari per edizione. Visto il numero elevato di tirature, secondo il disciplinamento vigente questi quotidiani e settimanali non hanno diritto a un sostegno. Secondo l’ordinanza, anch’essi usufruiscono tuttavia di una riduzione dei costi di distribuzione pari a 27 centesimi per esemplare, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni valide per la stampa regionale e locale. I costi per questi provvedimenti ammontano a 17,5 milioni di franchi. I contributi sono versati soltanto se l’editore in questione s’impegna a non versare dividendi per l’esercizio 2020.
Secondo l’ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 2020 (RS 784.402), la Confederazione assume, dal 1° giugno 2020 al 30 novembre 2020, i costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Keystone-ATS, pari a 10 milioni di franchi, in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.
Poiché la durata di validità è obbligatoriamente limitata a sei mesi, l’incarico delle mozioni non può essere adempiuto e quindi il presente articolo intende garantire il sostegno anche al di là di tale termine. I provvedimenti per i media stampati resteranno in vigore al massimo fino all’entrata in vigore del pacchetto di misure a favore dei media e costano circa 3 milioni al mese. Il pacchetto di misure a favore dei media si trova attualmente in fase di dibattito parlamentare ed entrerà presumibilmente in vigore a metà del 2021. L’assunzione dei costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Keystone-ATS è prevista fino ad esaurimento del tetto massimo di 10 milioni di franchi, ma non oltre la data di entrata in vigore del pacchetto di misure a favore dei media. Per questo ambito non sono concesse ulteriori risorse finanziarie.
Per evitare sovrapposizioni tra il presente disciplinamento e il pacchetto di misure a favore dei media, il presente articolo va abrogato in occasione dell’entrata in vigore del pacchetto.