Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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Art. 13 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

In virtù dell’articolo 165 capoverso 1 Cost., la validità delle leggi federali urgenti deve essere limitata nel tempo. La Costituzione non si esprime in merito alla durata di validità massima. Nella prassi si sono tuttavia imposte durate tra i due e i sei mesi27 e una proroga – la Costituzione parla di rinnovo – è di per sé possibile28. Alla luce degli scenari epidemiologici e tenendo conto della presumibile necessità d’intervento del Consiglio federale, appare attualmente opportuna una durata di validità fino al 31 dicembre 2022. Occorrerà osservare come si evolve l’epidemia e valutare al più tardi a metà 2022 se sia necessario adeguare la legge o prorogarne la durata di validità.

Il presente progetto di legge è una legge federale da dichiarare urgente fondata sulla Costituzione e con una durata di validità superiore a un anno. Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). Le leggi federali urgenti entrano di norma in vigora il giorno dopo l’adozione; in tal caso è prevista la pubblicazione urgente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Il progetto di legge ha ripercussioni finanziarie soprattutto nei settori illustrati qui appresso.

- I provvedimenti previsti nel settore culturale hanno ripercussioni finanziari. Non è al momento possibile stimare con precisione le risorse necessarie. È tuttavia presumibile che in futuro servirà ancora un importo almeno pari ai 280 milioni già concessi come prima trancia per la durata di validità dell’ordinanza COVID cultura. L’importo definitivo dipende da vari fattori. Sarà decisiva soprattutto la portata delle ulteriori misure d’allentamento del Consiglio federale. Inoltre, bisogna attendere lo sviluppo della situazione finanziaria delle imprese culturali dopo la riapertura e quello delle domande di indennità per perdite finanziarie. Per questi motivi, il Consiglio federale definirà le risorse necessarie per il settore della cultura quando adotterà il messaggio da sottoporre al Parlamento.

- Per i provvedimenti previsti nel settore dei media si può rinviare al messaggio del 29 aprile 202029.

- Al momento è impossibile quantificare i costi generati da un eventuale prolungamento dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno oltre il 16 settembre 2020. Visto l’allentamento progressivo dei provvedimenti adottati per combattere l’epidemia, la maggior parte delle prestazioni terminerà prima della fine della validità dell’ordinanza. Le prestazioni potrebbero di conseguenza riguardare i casi di quarantena o gli indipendenti toccati da un eventuale divieto di manifestazioni con più di mille persone. Alla fine di maggio 2020 sono stati versati circa 4,5 milioni di franchi per i circa 4200 casi di quarantena registrati tra marzo e maggio. I costi di un prolungamento delle indennità per i casi di quarantena dipenderanno dalla situazione epidemiologica dopo il 16 settembre 2020.

27 Cfr. p. es. Pierre Tschannen, St. Galler BV-Kommentar, 3a ed., art. 165 n. marg. 8 seg. La scadenza della durata di validità prevista per la modifica urgente della legge federale sulla navigazione aerea in relazione all’epidemia di COVID-19 è la fine del 2025.

28 Cfr. Tschannen, op. cit., n. marg. 22.

29 FF 2020 4049, 4092 segg.