Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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di emergenza [cfr. art. 15 CEDU e art. 4 par. 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, Patto II dell’ONU, RS 0.103.2]).
Soprattutto nei periodi di crisi, la tutela dei diritti dell’uomo è di centrale importanza. È evidente che numerosi provvedimenti adottati dal Consiglio federale mediante ordinanze basate direttamente sulla Costituzione hanno in parte pregiudicato fortemente diversi diritti fondamentali. La dimensione straordinaria della crisi conferisce tuttavia agli Stati un ampio margine d’apprezzamento nella scelta dei provvedimenti che ritengono necessari per lottare contro l’epidemia. I provvedimenti del Consiglio federale si fondano su una base legale, sono nell’interesse pubblico e proporzionali allo scopo. Sono quindi ammessi secondo i criteri fissati dalle pertinenti convenzioni internazionali (in particolare art. 8-11 CEDU). Non è stato pertanto necessario ricorrere a una dichiarazione di deroga.
Anche per quanto riguarda i provvedimenti in altri settori – in particolare i provvedimenti nel settore degli stranieri e dell’asilo, ma anche quelli che riguardano trattati sul commercio – il progetto di legge è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera e segnatamente con gli accordi bilaterali con l’UE.
4.3 Forma dell’atto
L’8 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento l’emanazione di una legge federale urgente su cui fondare le sue ordinanze di necessità. La legge urgente intende istituire la base legale formale per le ordinanze emanate dal Consiglio federale direttamente in applicazione della Costituzione e i cui provvedimenti continuano a essere necessari. Affinché possa prolungare la durata di validità di tali ordinanze, il Consiglio federale deve sottoporre al Palamento il pertinente disegno di legge entro sei mesi dall’entrata in vigore delle ordinanze che ha emanato in virtù dell’articolo 185 capoverso 3 Cost. (art. 7d cpv. 2 lett. a LOGA).
L’articolo 165 Cost. autorizza il Parlamento a dichiarare urgenti le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata. Poiché si mantiene entro i limiti delle competenze costituzionali della Confederazione, la legge sottostà a referendum facoltativo (art. 165 cpv. 2 e 141 cpv. 1 lett. b Cost.) successivamente alla sua entrata in vigore. Per permettere al Parlamento di discutere quanto prima i provvedimenti necessari per far fronte all’epidemia COVID-19 e legittimarli mediante decisione, il Consiglio federale propone al Parlamento di trattare urgentemente la legge e di dichiararla urgente.
4.4 Delega di competenze legislative
Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso che il progetto di legge deve contenere i principi materiali e le necessarie deleghe per i provvedimenti disciplinati dal Consiglio federale nelle ordinanze emanate direttamente in virtù della Confederazione, laddove tali provvedimenti debbano restare validi oltre sei mesi.
Il progetto di legge contiene soprattutto norme di delega per i provvedimenti già contenuti nelle ordinanze emanate direttamente in virtù della Costituzione. Si tratta dei provvedimenti per lottare contro l’epidemia di COVID-19 (art. 2), dei provvedimenti nel settore degli stranieri e dell’asilo (Art. 3), delle misure nella giustizia e nel diritto procedurale (art. 4), dei provvedimenti nell’ambito delle assemblee di società (art. 5), dei provvedimenti in caso di insolvenza (art. 6), dei provvedimenti nel settore della cultura (Art. 7) e dei media (Art. 8), dei provvedimenti sull’indennità per perdita di guadagno (art. 9), dei provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 10) nonché delle disposizioni penali (art. 11).