Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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integrative alla LEF. Il presupposto è che questi provvedimenti specifici siano (ancora) necessari per impedire fallimenti di massa e stabilizzare l’economia e la società svizzere. A tale scopo vanno eventualmente prorogati solo singoli provvedimenti in materia di insolvenza e adottati provvedimenti sostitutivi per il concordato e la moratoria (specifica). Si rinuncia invece a una norma per altre regole derogatorie alle disposizioni sull’avviso di eccedenza di debiti e pertanto le relative disposizioni del diritto di necessità attualmente vigenti saranno abrogate alla fine della durata di validità dell’ordinanza COVID-19 insolvenza21.
Art. 7 Provvedimenti nel settore della cultura
L’epidemia di COVID-19 ha gravi ripercussioni sul settore della cultura. Infatti, in seguito alla decisione del Consiglio federale del 28 febbraio 2020 di vietare, in virtù della LEp, le manifestazioni con più di 1000 persone, si sono dovuti annullare numerosi eventi culturali di grandi dimensioni. Dal 17 marzo 2020 sono state vietate tutte le manifestazioni e la maggior parte delle imprese culturali (p. es. festival, teatri, organizzatori di concerti e musei) ha dovuto sospendere le proprie attività.
Il 20 marzo 2020, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza COVID cultura22 ponendola in vigore il 21 marzo 2020. L’ordinanza, la cui durata di validità è stata limitata a due mesi, intendeva contribuire a prevenire danni duraturi al paesaggio culturale svizzero e preservare la pluralità culturale del Paese. Prevedeva aiuti immediati e indennità per perdite finanziarie per le imprese e gli operatori culturali nonché il sostegno a organizzazioni culturali amatoriali.
Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza COVID cultura23. Oltre a piccoli adeguamenti, è stato abrogato l’aiuto immediato alle imprese culturali. Una parte delle risorse previste per l’aiuto immediato può ora essere impiegata per le indennità per perdite finanziarie, sempreché i Cantoni continuino a parteciparvi con un contributo pari a quello della Confederazione. Inoltre, la durata di validità dell’ordinanza è stata prolungata di altri quattro mesi fino al 20 settembre 2020. Le indennità per perdite finanziarie sono versate dalla Confederazione e dai Cantoni (metà ciascuno).
Le difficoltà economiche nel settore della cultura a causa dell’epidemia di COVID-19 si protrarranno oltre il 20 settembre 2020. A causa dei piani di protezione obbligatori, le aziende culturali (p. es. cinema, teatri ecc.) non potranno svolgere un’attività «normale» neanche dopo la riapertura. La loro cifra d’affari sarà pertanto tuttora notevolmente ridotta e dovranno assumere costi supplementari che ne metterà a rischio la sopravvivenza. Anche gli operatori culturali dovranno fare relativamente a lungo i conti con ingaggi notevolmente ridotti.
Alla luce di quanto illustrato, la cultura fa parte dei settori che hanno subito perdite molto elevate, fino al 100 per cento della cifra d’affari, e la cui ripresa richiederà molto tempo anche dopo l’allentamento dei provvedimenti, poiché la domanda resterà ridotta anche a causa dell’insicurezza (rischio di contagio). Visto che le difficoltà economiche si protrarranno per molto tempo, il settore della cultura va sostenuto finanziariamente anche oltre il 20 settembre 2020. Tale sostegno è conforme alla Costituzione, poiché secondo l’articolo 69 capoverso 2 Cost. la Confederazione può sostenere attività culturali se sussiste un’«interesse nazionale». L’obiettivo del sostegno di attenuare il grave impatto dell’epidemia sul paesaggio culturale svizzero è conforme a questa condizione.
21 Nella consultazione pubblica relativa all’ordinanza COVID-19 insolvenza erano già stati espressi dubbi in merito a questo provvedimento. Due mozioni (Mo. 20.3418 Ettlin e Mo. 20.3376 Regazzi) hanno tematizzato la questione.
22 Ordinanza per attenuare l’impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (RS 442.15).
23 RU 2020 1583