Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine

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competenze già vigenti. L’articolo 1 lo chiarisce poiché parla di «competenze speciali» disciplinate nella legge che si distinguono chiaramente dalle competenze vigenti conferite da altre leggi.

Le competenze contemplano, da una parte, i provvedimenti tesi a lottare direttamente contro l’epidemia, come quelli previsti in particolare nell’ordinanza 2 COVID-19 in virtù della LEp; dall’altra, riguardano anche provvedimenti tesi a far fronte alle ripercussioni delle misure epidemiologiche adottate dal Consiglio federale15.

Capoverso 2

La legge è valida a tempo determinato. Questo non significa tuttavia che tutti i provvedimenti ammessi secondo questa legge debbano restare in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. Il capoverso 2 chiarisce pertanto che il Consiglio federale può far uso delle sue competenze in virtù della presente legge soltanto per una durata limitata e laddove effettivamente necessario, in termini temporali e materiali, per far fronte all’epidemia di COVID-19. Se dovesse rivelarsi che si può rinunciare a un provvedimento, il Consiglio federale abrogherà il pertinente disciplinamento dell’ordinanza già prima della scadenza della validità della legge; non deve quindi mantenere per legge più a lungo del dovuto provvedimenti non più necessari16.

Art. 2 Provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19

L’articolo 2 costituisce la base legale per i provvedimenti dell’ordinanza 2 COVID-19 che non possono fondarsi sull’articolo 6 LEp. Qui di seguito è illustrata la situazione giuridica di partenza e commentato in dettaglio l’articolo 2.

In una situazione particolare ai sensi dell’articolo 6 LEp, il Consiglio federale può, dopo aver sentito i Cantoni, ordinare i seguenti provvedimenti riguardanti COVID-19:

- provvedimenti nei confronti di singole persone (p. es. ordinare a tappeto la quarantena per tutte le persone sospette di contagio, art. 35 LEp);

- provvedimenti nei confronti della popolazione (art. 40 LEp), ad esempio:

o vietare o limitare manifestazioni,

o chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio,

o vietare o limitare l’accesso a determinati edifici e aree e l’uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;

- obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili;

- dichiarare obbligatorie le vaccinazioni.

15 Per la distinzione tra cosiddetti provvedimenti primari e secondari cfr. n. 1.2.

16 Nel disegno di modifica urgente della LEp, il Consiglio federale ha inserito esplicitamente una disposizione sul sistema di tracciamento di prossimità (sistema PT) secondo cui egli «prevede la sospensione del sistema PT, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutti i componenti installati sui telefoni cellulari, non appena il sistema PT non è più necessario alla lotta contro l’epidemia causata dal coronavirus» (art. 60a cpv. 7 D-LEp). Si veda il messaggio del 20 maggio 2020 concernente la modifica urgente della legge sulle epidemie in relazione al coronavirus (Sistema di tracciamento di prossimità), FF 2020 4027, 4039.