Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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farlo i Cantoni o i privati (cfr. art. 4f ordinanza 2 COVID-19). Tale competenza completa in particolare il disciplinamento vigente nell’articolo 44 LEp, che si riferisce soltanto agli agenti terapeutici.
In linea di massima compete ai Cantoni e alle loro strutture sanitarie garantire il proprio approvvigionamento dei suddetti beni. Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie nonché delle organizzazioni di utilità pubblica (p. es. Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie), la Confederazione può tuttavia acquisire agenti terapeutici e dispositivi di protezione importanti (cosiddetto «materiale medico importante») se il fabbisogno non può essere coperto attraverso i canali di acquisizione usuali. La carenza di materiale medico importante è determinata in base all’obbligo di notifica (cfr. lett. b). Le disposizioni d’esecuzione dovranno designare le autorità federale cui compete l’acquisto (Farmacia dell’esercito, UFSP, settore Agenti terapeutici dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese). Le autorità competenti possono incaricare terzi di acquisire il materiale. In casi urgenti, in virtù dell’articolo 13 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11), l’incarico può essere aggiudicato direttamente e senza bando. Per acquisire materiale medico importante si deve inoltre poter derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0), ad esempio per quanto riguarda gli acconti senza garanzie o senza copertura dei rischi valutari. Nella situazione di mercato causata dai provvedimenti dovuti all’epidemia COVID-19 è problematico concludere contratti per materiale di protezione senza anticipi o pagamento anticipato.
Nell’ambito della sua competenza in materia di approvvigionamento, il Consiglio federale disciplina anche il finanziamento e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni, delle organizzazioni di utilità pubblica e di terzi (cfr. art. 4i ordinanza 2 COVID-19). Secondo l’ordinanza 2 COVID-19, le spese per l’acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l’acquisto è effettuato da quest’ultima. La Confederazione fattura ai Cantoni le spese per l’acquisto di materiale medico importante da essa acquistato. Le spese di fornitura ai Cantoni sono a carico della Confederazione. Le spese per l’ulteriore distribuzione nei Cantoni è a carico di questi ultimi.
Lettera b
Per mezzo di un obbligo di notifica vanno rilevate le scorte di medicamenti, dispositivi medici e dispositivi di protezione importanti (cfr. art. 4e ordinanza 2 COVID-19). In tal modo si possono individuare le carenze nell’approvvigionamento e quindi rifornire in modo mirato i Cantoni e in particolare le loro strutture sanitarie. L’obbligo di notifica riguarda gli agenti terapeutici e i dispositivi di protezione disponibili presso i fabbricanti e i distributori, i laboratori, le strutture sanitarie e le altre strutture cantonali. A tale riguardo, un allegato dell’ordinanza 2 COVID-19 riporta un elenco dei medicamenti, dispositivi medici e dispositivi di protezione importanti urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus.
Lettera c
Secondo la lettera c, il Consiglio federale può prevedere l’attribuzione, la fornitura e la distribuzione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione (cfr. art. 4g e 4h ordinanza 2 COVID-19). L’attribuzione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione ai Cantoni è il primo degli ambiti in cui il Consiglio federale può emanare disposizioni. Tale ambito comprende, nel senso di una ridistribuzione, anche il materiale medico importante confiscato secondo la lettera e. Se l’approvvigionamento del materiale non può essere garantito, singoli Cantoni o strutture sanitarie