Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
- obbligo delle strutture sanitarie di limitarsi agli interventi urgentemente necessari;
- sospensione della validità di alcune disposizioni della legge sul lavoro.
Con la modifica del 22 aprile 2020, entrata in vigore il 27 aprile 2020, il primo provvedimento è stato prolungato con lievi adeguamenti, il secondo è stato trasferito nella sfera di competenza cantonale e l’ultimo è rimasto inalterato.
- I Cantoni possono obbligare i settori stazionari delle cliniche e degli ospedali privati e pubblici a mettere a disposizione le loro capacità. Oltre all’accoglienza di pazienti nelle singole strutture, si tratta anche di trasferire il personale specializzato ai reparti che ne hanno maggiormente bisogno.
- Se necessario, i Cantoni possono inoltre ordinare agli ospedali e alle cliniche di limitare o sospendere gli esami e i trattamenti non urgenti dal punto di vista medico. Laddove necessario questo provvedimento può essere esteso anche al settore ambulatoriale. Sono considerati «esami e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico» (cosiddetti interventi elettivi) in particolare gli interventi che possono essere posticipati senza che la persona in questione subisca danni che vadano al di là di lievi dolori o lievi pregiudizi. Anche gli interventi da effettuare prevalentemente o unicamente per motivi estetici o per migliorare le prestazioni o il benessere psicofisico sono da considerarsi non urgenti.
- Se la situazione dell’approvvigionamento si rivela critica, gli ospedali e le cliniche possono essere obbligati a disporre di una quantità sufficiente di medicamenti importanti sia per garantire l’assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 sia per effettuare altri interventi urgenti (p. es. sedativi e rilassanti muscolari). Se necessario, la Confederazione può continuare a provvedere all’attribuzione dei medicamenti di difficile reperibilità destinati alla cura dei pazienti affetti da COVID-19. Occorre infatti impedire che vi siano lacune nell’assistenza a questo gruppo di pazienti a causa di interventi elettivi. Sia in ambito ambulatorio che in quello stazionario, gli ospedali possono pertanto prevedere interventi elettivi soltanto se sono a disposizione scorte sufficienti di medicamenti.
Capoverso 5
In virtù di questa disposizione, il Consiglio federale può disciplinare l’assunzione delle spese per le analisi diagnostiche e sierologiche per COVID-19 (cfr. art. 10abisordinanza 2 COVID-19). Fino al 19 giugno l’assunzione delle spese è stata disciplinata nel modo illustrato qui di seguito.
- Il test su una persona con sintomi lievi non facente parte di un gruppo a rischio non ha conseguenze terapeutiche per la persona stessa e serve a migliorare il controllo epidemiologico. In tal caso, secondo il disciplinamento previsto dalla LEp, le spese per il test sono a carico dei Cantoni. Se è effettuato per mere ragioni epidemiologiche, il test deve essere ordinato nel singolo caso dal Cantone (mediante decisione). La base legale a tale riguardo è l’articolo 36 LEp, mentre per l’assunzione dei costi lo è l’articolo 71 LEp. A causa dell’estensione dei criteri per i test, il numero delle persone da testare è elevato; una decisione cantonale caso per caso non è quindi più possibile per motivi pratici. L’ordinanza 2 COVID-19 precisa pertanto quanto segue: se le spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell’UFSP del 22 aprile 2020 non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF;