Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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RS 832.20), le analisi sono considerate come visite mediche ordinate secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp. In questi casi, secondo l’articolo 71 lettera a LEp le spese sono a carico del Cantone di domicilio della persona in questione.
- Le spese per le persone con sintomi acuti o a rischio di complicanze sono assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), in quanto si tratta di prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LAMal. L’analisi sierologica degli anticorpi contro SARS-CoV-2 (p. es. mediante ELISA o test rapidi) o dei relativi antigeni SARS-CoV-2 non rientra attualmente nell’elenco delle analisi le cui spese sono assunte dall’OAMS e non è pertanto fatturata a quest’ultima.
- Secondo la LAINF, le spese per il test che soddisfa i criteri clinici effettuato sul personale delle strutture ospedaliere, di cura e di assistenza esposto a un particolare rischio di contagio sono a carico dall’assicuratore infortuni competente, in quanto si tratta di accertare un’eventuale malattia professionale. È tuttavia necessaria una notifica dell’infortunio.
Capoverso 6
Il capoverso 6 conferisce al Consiglio federale la competenza di ordinare provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio e in particolare per imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro (cfr. art. 10b e 10c ordinanza 2 COVID-19). Secondo lo stato attuale delle conoscenze sono considerate particolarmente a rischio le persone di età superiore ai 65 anni e quelle affette in particolare dalle seguenti patologie: pressione alta, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario nonché cancro. Il Consiglio federale ha precisato queste categorie sulla base di criteri medici in un allegato all’ordinanza 2 COVID-19. Questa precisazione ha soprattutto aiutato a chiarire se un lavoratore rientri nella categoria delle persone particolarmente a rischio e se quindi vadano adottate misure particolari in ambito lavorativo. Essa è inoltre utile anche agli specialisti del settore sanitario per valutare il rischio individuale di un decorso grave di contagio con il nuovo coronavirus e decidere come trattare un paziente che presenta i primi sintomi.
Nell’ordinanza 2 COVID-19, il Consiglio federale ha emanato un disciplinamento uniforme su scala nazionale per gli obblighi lavorativi di coloro che rientrano in un gruppo particolarmente a rischio, tenendo conto sia degli interessi del datore di lavoro sia della protezione della salute. L’articolo 10c dell’ordinanza 2 COVID-19 nella versione del 16 aprile 2020 precisa le condizioni in cui le persone particolarmente a rischio possono ancora lavorare e quando vanno esentate da tale obbligo con continuazione del versamento dello stipendio. Unitamente alla precisazione del gruppo di persone particolarmente a rischio, l’articolo intende permettere un’esecuzione uniforme, senza compromettere l’elevato livello di protezione di cui devono poter usufruire i lavoratori particolarmente a rischio. Sono previste le seguenti misure.
- Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere, per quanto possibile, i loro obblighi lavorativi da casa.
- Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa.