Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 30 pagine
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Attualmente il numero dei contagi è molto basso, ma al momento non può però essere effettuata una previsione sui costi per il periodo successivo.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il progetto di legge non ha ripercussioni sull’effettivo del personale, dato che può essere attuato ed eseguito con le attuali risorse di personale dell’Amministrazione federale.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il progetto di legge non ha ulteriori ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
3.3 Ripercussioni sull’economia
Le ripercussioni sull’economia dipendono da come e per quanto tempo il Consiglio federale si avvarrà delle competenze che gli conferisce il progetto di legge. Inoltre, va osservato che vari provvedimenti – ad esempio nei settori del diritto in materia di insolvenza, delle indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione – mirano a mitigare le ripercussioni negative della lotta contro l’epidemia sull’economia. Il Consiglio federale ha già ponderato gli interessi in gioco in occasione dell’emanazione delle pertinenti ordinanze e li ha illustrati nel suo rapporto sull’esercizio delle competenze relativa al diritto di necessità.
3.4 Ripercussioni su altri settori
È ovvio che il presente progetto non avrà ripercussioni dirette sulla società e sull’ambiente nonché su altri settori, quali ad esempio la politica estera; le relative questioni non sono pertanto esaminate nel presente rapporto.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
L’avamprogetto di legge si basa su varie competenze di disciplinamento materiali che la Costituzione conferisce alla Confederazione in ambito normativo e alle quali si possono riallacciare i singoli provvedimenti.
- Secondo l’articolo 69 capoverso 2 Cost., la Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale. Su questa base si fondano le disposizioni sui provvedimenti nel settore della cultura.
- La base costituzionale per i provvedimenti nel settore dei media è costituita dagli articoli 92 e 93, che dichiarano di competenza della Confederazione il settore delle poste e delle telecomunicazioni e la legislazione sulla radiotelevisione.
- L’articolo 101 capoverso 2 Cost. permette alla Confederazione di prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena e costituisce pertanto la base costituzionale per i provvedimenti dell’avamprogetto di pertinenza economica.
- La base costituzionale per gli aspetti relativi all’approvvigionamento del Paese previsti all’articolo 2 dell’avamprogetto è costituita dall’articolo 102 Cost.