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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
Art. 11b
1Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all’estero devono indicare un indirizzo sulla pertinente piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici o un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.
2Le parti possono inoltre indicare un indirizzo sulla piattaforma e chiedere che lo scambio di documenti con loro avvenga per tale tramite.
Art. 20 cpv. 2ter
2terSe consegnata tramite la pertinente piattaforma, la notificazione è reputata avvenuta nel momento indicato sulla ricevuta di richiamo ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario.
2. In caso di tra-
smissione per via
elettronica Art. 21a
1In caso di trasmissione elettronica dell’atto scritto, per il rispetto del termine è decisivo il momento indicato sulla ricevuta d’entrata.
2Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
3Le autorità possono chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:
a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
b. è necessario verificarne l’autenticità o impiegarli in altro modo.
Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e 1bis
1Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti nella forma in cui sono disponibili:
1bisAlle persone che comunicano con le autorità mediante la pertinente piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici è concesso di esaminare gli atti su tale piattaforma.
Art. 34 cpv. 1bis
1bisIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi mediante le piattaforme per la trasmissione di documenti elettronici.
Art. 47a
Cbis. Trasmissione elettronica obbligatoria