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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
Art. 16 Recesso
1Ciascun Cantone può recedere dalla convenzione con un preavviso di tre anni per la fine di un anno civile.
2Un recesso non causa lo scioglimento della corporazione.
3I contributi versati non sono rimborsati.
Sezione 3: Funzioni della piattaforma
Art. 17 Registro degli indirizzi
1La piattaforma elettronica Giustizia contiene un registro degli indirizzi impiegati per comunicare mediante la piattaforma dai seguenti utenti:
a. autorità;
b. avvocati iscritti nei registri cantonali degli avvocati;
c. altre persone autorizzate a esercitare la rappresentanza professionale;
d. altre persone che comunicano volontariamente con le autorità mediante la piattaforma.
2Le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutti gli indirizzi del registro.
3I rimanenti utenti hanno accesso agli indirizzi di cui al capoverso 1 lettera a iscritti nel registro degli indirizzi.
Art. 18 Interfaccia utente e interfaccia con applicazioni specialistiche
1La piattaforma elettronica Giustizia mette a disposizione un’interfaccia utente accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali.
2Mette a disposizione un’interfaccia che permette agli utenti di accedere alla piattaforma con applicazioni specialistiche.
3Il DFGP disciplina i requisiti tecnici dell’interfaccia con le applicazioni specialistiche.
Art. 19 Autentificazione degli utenti
1Gli utenti si devono autentificare sulla piattaforma elettronica Giustizia.
2A tal fine necessitano di un mezzo elettronico utilizzato per identificare le persone fisiche (Ie) rilasciato per un livello di sicurezza «significativo» o «elevato» secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere b e c della legge del 27 settembre 20195 sull’Ie.
3Il Consiglio federale permette alle persone a cui non è stata rilasciata alcuna Ie di autentificarsi con altri mezzi che offrono una sicurezza comparabile.
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