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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
Art. 20 Eccezioni all’autentificazione sulla piattaforma elettronica Giustizia
1Gli utenti delle applicazioni specialistiche di un’autorità non devono autentificarsi sulla piattaforma elettronica Giustizia se la corporazione ha autorizzato il loro accesso diretto.
2La corporazione concede l’autorizzazione se:
a. l’applicazione specialistica garantisce l’autentificazione con una sicurezza comparabile ai livelli di sicurezza «significativo» o «elevato» di un’Ie; e
b. l’utilizzazione della piattaforma avviene mediante un’interfaccia con l’applicazione specializzata.
3Il Consiglio federale stabilisce i criteri per valutare il livello di sicurezza.
Art. 21 Svolgimento della trasmissione
1La piattaforma elettronica Giustizia riceve i documenti degli utenti.
2Se i documenti sono trasmessi da un’autorità, la piattaforma esamina se gli stessi sono provvisti di un sigillo elettronico secondo la legge del 18 marzo 20166 sulla firma elettronica (FiEle). Se tale non è il caso, respinge i documenti.
3Se i documenti sono trasmessi da altri utenti, la piattaforma appone da sé un sigillo elettronico regolamentato secondo la FiEle.
4La piattaforma rilascia una ricevuta con l’ora di ricezione dei documenti (ricevuta di entrata).
5Mette a disposizione dei destinatari i documenti per richiamo.
6Al primo richiamo dei documenti rilascia una ricevuta (ricevuta di richiamo). A ogni destinatario è rilasciata una ricevuta di richiamo separata.
7Se i documenti da recapitare non sono richiamati da un destinatario entro la scadenza del settimo giorno dalla trasmissione, la piattaforma rilascia una ricevuta a tale riguardo.
8Le ricevute sono a disposizione del mittente e del destinatario per richiamo.
9Il Consiglio federale disciplina la forma, la consegna e il contenuto delle ricevute e degli avvisi.
Art. 22 Avvisi supplementari
Oltre agli indirizzi, nella piattaforma elettronica Giustizia gli utenti possono indicare altri elementi d’indirizzo. La piattaforma informa per tale tramite, senza garanzia, in merito ai nuovi documenti e ricevute.