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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
Art. 128d Comunicazione elettronica su richiesta della parte
Persone diverse da quelle di cui all’articolo 128c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.
Art. 128e Formato
Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 128f Inoltro successivo dei documenti cartacei
Il giudice può chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:
a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
b. è necessario verificarne l’autenticità o impiegarli in altro modo.
Art. 128g Consultazione elettronica degli atti
Alle persone che comunicano con il giudice mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.
Titolo prima dell’art. 129
Sezione 1a: Lingua del procedimento
Art. 130
Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o mediante la piattaforma elettronica Giustizia. Se sono in forma cartacea devono essere firmati.
Art. 133 lett. g e h
La citazione contiene:
g. la data della citazione medesima;
h. la firma dell’autorità citante se è inviata in forma cartacea.
Art. 138 cpv. 1
1La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni alle persone che non comunicano mediante la piattaforma elettronica Giustizia è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
Art. 139 Notificazione per via elettronica
In caso di notificazione mediante la piattaforma elettronica Giustizia, la notificazione è reputata avvenuta nel momento indicato sulla ricevuta di richiamo ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario.