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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine

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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx

Art. 38e Formato

Il Tribunale federale determina il formato dei documenti.

Art. 38f Inoltro successivo dei documenti cartacei

Il Tribunale federale può chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:

a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b. è necessario verificarne l’autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 38g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il Tribunale federale mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.

Art. 39 cpv. 2 e 3

2Abrogato

3Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia o un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

Art. 42 cpv. 1, 4 e 5

1Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova e, se sono in forma cartacea, devono essere firmati.

4Abrogato

5Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore sull’atto scritto in forma cartacea, la procura o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto non sarà preso in considerazione.

Art. 44 cpv. 3

3In caso di consegna mediante la piattaforma elettronica Giustizia la notificazione è reputata avvenuta nel momento in cui è rilasciata la ricevuta di richiamo ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario.

Art. 60 cpv. 3

Abrogato