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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
3Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 37d Comunicazione elettronica su richiesta della parte
Persone diverse da quelle di cui all’articolo 37c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.
Art. 37e Formato
Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 37f Inoltro successivo dei documenti cartacei
L’autorità penale può chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:
a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
b. è necessario verificarne l’autenticità o impiegarli in altro modo.
Art. 37g Consultazione elettronica degli atti
Alle persone che comunicano con l’autorità penale mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli su tale piattaforma.
Art. 38 cpv. 1bise 2bis
1bisL’audizione può anche essere registrata su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
2bisSe l’audizione viene registrata, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.
Art. 39 cpv. 1bise 3
1bisIl dibattimento può anche essere registrato su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
3Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. Se il dibattimento viene registrato, si può rinunciare alle firme. È inoltre applicabile l’articolo 38.
Art. 40 cpv. 3
3Se l’esecuzione dell’operazione è registrata con strumenti tecnici, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.
Art. 41 cpv. 3
3Se l’esecuzione dell’operazione è registrata con strumenti tecnici e se il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all’operazione in virtù del