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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine

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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 36 Rubrica

Modifica del diritto vigente

Art. 37 Disposizione transitoria

Un’autorità che, nel momento dell’entrata in vigore della LPCEG36, già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

8. Legge federale del 23 marzo 200737 concernente l’aiuto alle vittime di reati

Titolo dopo l’art. 8

Capitolo 1a: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione elettronica degli atti

Art. 8a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del …38 concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.

Art. 8b Gestione e trasmissione degli atti

Il consultorio gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG39. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 8c Trasmissione elettronica obbligatoria

1Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 200040 sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere possono scambiare documenti con il consultorio soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG41.

36 RS ...

37 RS 312.5

38 RS ...

39 RS ...

40 RS 935.61

41 RS ...