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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
Art. 31g Consultazione elettronica degli atti
Alle persone che comunicano con l’autorità amministrativa mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.
Art. 34 cpv. 1 e 2
1Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario oppure al suo recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia.
2Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono eleggere un recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia o un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.
Art. 38 cpv. 5
5Se gli interrogatori e altre operazioni d’inchiesta sono registrati anche con dispositivi tecnici, si può rinunciare alle firme.
Art. 54 cpv. 1 e 2
1Una copia dell’ordine d’arresto dev’essere rimessa all’imputato al momento dell’arresto. A richiesta l’ordine d’arresto va inviato anche al suo recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia.
2L’arrestato dev’essere consegnato all’autorità cantonale competente; l’ordine d’arresto dev’essergli precedentemente trasmesso mediante la piattaforma.
Art. 64 cpv. 3
3Il decreto penale va notificato all’imputato mediante la piattaforma elettronica Giustizia o mediante lettera raccomandata o va consegnato contro quietanza; può essere notificato mediante pubblicazione nel Foglio federale se il luogo di soggiorno dell’imputato non è noto e questi non ha un recapito sulla piattaforma né un rappresentante né un recapito in Svizzera. È applicabile l’articolo 34 capoverso 2.
Art. 65 cpv. 3
3Si può rinunciare alla firma se il consenso è registrato con dispositivi tecnici. Le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 68 cpv. 4
4L’amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure, nelle opposizioni in forma cartacea, la firma, non entrerà nel merito dell’opposizione.