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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine

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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx

2La corporazione deve trattare i dati personali, compresi i dati personali particolarmente degni di protezione e i profili della personalità, nella misura del necessario per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. Non può trattarli per altri scopi.

3Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.

4Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di informazione nell’ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile e, per quanto riguarda i procedimenti conclusi, dal diritto applicabile all’autorità che si è occupata per ultima del procedimento.

5Nella misura in cui il trattamento dei dati non è disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:

a. legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati se si tratta di un’autorità federale;

b. legislazione cantonale in materia di protezione dei dati se si tratta di un’autorità cantonale.

Art. 27 Sicurezza dell’informazione

1Il comitato emana un regolamento sul trattamento in cui stabilisce in particolare i provvedimenti organizzativi e tecnici contro il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

2Designa un’autorità di vigilanza sulla sicurezza informatica. Quest’ultima verifica regolarmente la sicurezza dei dati della piattaforma elettronica Giustizia.

3Il Consiglio federale disciplina i requisiti della protezione dei dati. A tale riguardo tiene conto degli standard generalmente riconosciuti.

Sezione 6: Digitalizzazione e rinvio di documenti fisici

Art. 28 Digitalizzazione di documenti cartacei

1Le autorità digitalizzano i documenti inoltrati in forma cartacea. Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non possono essere digitalizzati.

2Appongono una marca temporale certificata secondo la FiEle8 sui documenti elettronici.

3I documenti elettronici sono considerati nel procedimento come la versione determinante.

4Il Consiglio federale disciplina la procedura di digitalizzazione.

7 RS 235.1

8 RS 943.03