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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
Art. 103c Trasmissione elettronica obbligatoria
1Le autorità e i patrocinatori a titolo professionale possono scambiare documenti con l’autorità penale soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG29.
2A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, l’autorità penale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.
3Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 103d Comunicazione elettronica su richiesta della parte
Persone diverse da quelle di cui all’articolo 103c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.
Art. 103e Formato
Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 103f Inoltro successivo dei documenti cartacei
L’autorità penale può chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:
a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
b. è necessario verificarne l’autenticità o impiegarli in altro modo.
Art. 110 cpv. 1 e 2
1Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto in forma cartacea o mediante la piattaforma elettronica Giustizia oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte in forma cartacea vanno datate e firmate.
2Abrogato
Art. 199
Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev’essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell’ordine e dell’eventuale verbale d’esecuzione o glieli si trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia.
Art. 201 cpv. 2 lett. h
2Le citazioni contengono:
h. la firma del citante se la citazione è inviato in forma cartacea.
29 RS ...