Progetto

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx

a. l’assemblea;

b. il comitato;

c. la direzione;

d. l’ufficio di revisione.

Art. 8 Assemblea

1L’assemblea è l’organo superiore della corporazione.

2Essa è composta da:

a. il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);

b. un rappresentante di ciascun Cantone che è parte della convenzione; e

c. il presidente del Tribunale federale.

3Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:

a. elegge e destituisce:

1. il suo presidente e il suo vicepresidente,

2. i membri cantonali del comitato,

3. il presidente e il vicepresidente del comitato,

4. l’organo di revisione;

b. approva il conto annuale;

c. discarica i membri del comitato e della direzione;

d. delibera negli affari per i quali è competente secondo la presente legge;

e. emana il regolamento interno.

4Il Capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell’elezione dei membri cantonali del comitato.

5L’assemblea può modificare o abrogare la convenzione.

6Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni di servizi offerte in aggiunta alla piattaforma elettronica Giustizia entrano in vigore soltanto quando sono firmate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni. Il Consiglio federale le approva per conto della Confederazione.

Art. 9 Comitato

1Il comitato è l’organo direttivo della corporazione.

2È composto almeno da:

a. un rappresentante del DFGP;

b. tre rappresentanti dei Cantoni;

c. un rappresentante del Tribunale federale.