Progetto

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx

1Le autorità e le persone che, a titolo professionale, rappresentano parti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere possono scambiare documenti con le autorità di ricorso soltanto mediante la pertinente piattaforma per la trasmissione dei documenti elettronici.

2Agisce a titolo professionale:

a. chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;

b. gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 200012 sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere.

3A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, l’autorità di ricorso impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

4Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 52 cpv. 1 e 3

1L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Le memorie in forma cartacea devono essere firmate dal ricorrente o dal suo rappresentante.

3Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma sulle memorie in forma cartacea, non entrerà nel merito del ricorso.

Disposizione finale della modifica del ...

Un’autorità che, nel momento dell’entrata in vigore della LPCEG13, già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

12 RS 935.61

13 RS …