Progetto
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
4Le deliberazioni possono essere prese con mezzi di comunicazione elettronici, in particolare nell’ambito di conferenze telefoniche o videoconferenze. Sono ammissibili procedure di deliberazione scritte se nessun membro chiede una discussione. Si applicano le medesime regole sulla maggioranza.
Art. 13 Iscrizione nel registro di commercio
1La corporazione è iscritta nel registro di commercio del luogo dove ha sede.
2Devono essere iscritti anche:
a. ogni modifica della convenzione;
b. le persone autorizzate a rappresentare la corporazione nonché i membri del comitato e della direzione.
Art. 14 Diritto applicabile
1Alle questioni giuridiche legate all’adempimento dei compiti della corporazione è applicabile il diritto federale, in particolare riguardo a:
a. la pubblicità dell’amministrazione e la protezione dell’informazione;
b. gli acquisti pubblici;
c. l’archiviazione;
d. i rimedi giuridici.
2La corporazione può mettere a concorso in proprio nome acquisti pubblici.
3Ai rapporti di lavoro e alle relative questioni, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni4.
4Se un ente pubblico mette del personale a disposizione della corporazione, il suo diritto rimane applicabile ai rapporti di lavoro e alle relative questioni.
5Se il diritto federale richiede una decisione formale, quest’ultima è emanata dalla direzione.
Art. 15 Esenzione fiscale
1La corporazione è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2È fatto salvo il diritto federale in materia di:
a. imposta sul valore aggiunto;
b. imposta preventiva;
c. tasse di bollo.
4 RS 220