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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine

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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx

4Le deliberazioni possono essere prese con mezzi di comunicazione elettronici, in particolare nell’ambito di conferenze telefoniche o videoconferenze. Sono ammissibili procedure di deliberazione scritte se nessun membro chiede una discussione. Si applicano le medesime regole sulla maggioranza.

Art. 13 Iscrizione nel registro di commercio

1La corporazione è iscritta nel registro di commercio del luogo dove ha sede.

2Devono essere iscritti anche:

a. ogni modifica della convenzione;

b. le persone autorizzate a rappresentare la corporazione nonché i membri del comitato e della direzione.

Art. 14 Diritto applicabile

1Alle questioni giuridiche legate all’adempimento dei compiti della corporazione è applicabile il diritto federale, in particolare riguardo a:

a. la pubblicità dell’amministrazione e la protezione dell’informazione;

b. gli acquisti pubblici;

c. l’archiviazione;

d. i rimedi giuridici.

2La corporazione può mettere a concorso in proprio nome acquisti pubblici.

3Ai rapporti di lavoro e alle relative questioni, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni4.

4Se un ente pubblico mette del personale a disposizione della corporazione, il suo diritto rimane applicabile ai rapporti di lavoro e alle relative questioni.

5Se il diritto federale richiede una decisione formale, quest’ultima è emanata dalla direzione.

Art. 15 Esenzione fiscale

1La corporazione è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2È fatto salvo il diritto federale in materia di:

a. imposta sul valore aggiunto;

b. imposta preventiva;

c. tasse di bollo.

4 RS 220