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Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 33 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia RU 20xx
Sezione 1a: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione degli atti
Art. 31a Disposizioni applicabili
Le disposizioni della legge federale del …44 concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.
Art. 31b Gestione e trasmissione degli atti
L’autorità amministrativa gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG45. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 31c Trasmissione elettronica obbligatoria
1Le autorità e i difensori possono scambiare documenti con il Servizio di protezione dei testimoni soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG46.
2A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, l’autorità amministrativa impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.
3Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano .
Art. 31d Comunicazione elettronica su richiesta della parte
Persone diverse da quelle di cui all’articolo 31c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.
Art. 31e Formato
Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 31f Inoltro successivo dei documenti cartacei
L’autorità amministrativa può chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:
a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
b. è necessario verificarne l’autenticità o impiegarli in altro modo.
44 RS ...
45 RS ...
46 RS ...