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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
2La verifica dei conti annuali dell’accomandatario di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol è retta dagli articoli 728–731a CO15.
Art. 126zoctiesVerifica complementare
1La verifica complementare del L-QIF comprende l’accertamento annuale del rispetto delle seguenti disposizioni applicabili al L-QIF:
a. la disposizione relativa ai criteri che definiscono il L-QIF secondo l’articolo 118a capoverso 1 LICol;
b. la disposizione relativa al conferimento di un mandato a una banca depositaria secondo l’articolo 44a LICol;
c. a seconda della forma giuridica, le disposizioni relative al contenuto e alla modifica dei seguenti documenti:
1. il contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento,
2. gli statuti e il regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV,
3. il contratto della società di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol;
d. la disposizione relativa alla notifica e al rilevamento di dati secondo l’articolo 118f LICol;
e. le disposizioni relative al patrimonio minimo di un fondo contrattuale di investimento, al patrimonio minimo e al conferimento minimo riferiti a una SICAV o al capitale azionario dell’accomandatario di una SAcCol;
f. il termine per osservare le limitazioni di investimento secondo l’articolo 126q per un L-QIF che riveste la forma giuridica dell’investimento collettivo di capitale aperto.
Sezione 2: Rapporti di audit
Art. 126znoviesRapporti di audit
La società di audit redige:
a. rapporti di audit sulla verifica del conto annuale secondo l’articolo 118i capoverso 2 LICol (verifica dei conti annuali);
b. rapporti sintetici sulla verifica del L-QIF (verifica dei conti annuali);
c. rapporti di audit sulla verifica complementare.
15 RS 220