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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 49a Autorizzazione completiva

(art. 6 LIsFi)

Le direzioni dei fondi che intendono operare anche come trustee necessitano di un’autorizzazione completiva.

Art. 62 cpv. 2

2La direzione del fondo consegna alla FINMA, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, la relazioni di revisione riassuntiva destinata all’assemblea generale e la relazione di revisione completa destinata all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

Art. 82 cpv. 3 e 4

3Se istituisce più rappresentanze in Svizzera, l’istituto finanziario estero richiede l’autorizzazione per ognuna di esse.

4Prima di procedere allo scioglimento di una rappresentanza, l’istituto finanziario estero chiede l’approvazione della FINMA.

Art. 84 cpv. 6

6Se i gestori di patrimoni collettivi o le direzioni dei fondi operano come trustee, la FINMA esercita la vigilanza continua su queste attività. Per la verifica deve essere incaricata la stessa società di audit che si occupa della verifica dell’attività di direzione dei fondi o di gestore di patrimoni collettivi secondo l’articolo 63 capoverso 1 LIsFi.

10. Ordinanza del 15 ottobre 200831 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 20 cpv. 1 lett. gbis

1°La tassa di base ammonta annualmente a:

gbis. per le direzioni di fondi e i gestori di patrimoni collettivi che dispongono di un’autorizzazione completiva in quanto trustee: la tassa di base di cui alla lettera a o g più 5000 franchi;

31 RS 956.122