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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

2Il fondo master L-QIF ammette strutture master e feeder, a condizione che si tratti di un L-QIF sia nel caso del fondo master sia del fondo feeder e che lo preveda il contratto del fondo o il regolamento di investimento.

3Gli investitori di un fondo master L-QIF sono in linea di principio i suoi fondi feeder L-QIF. Altri investitori possono essere ammessi a condizione che vengano informati preventivamente del fatto che investono in un fondo master e che vengano trattati allo stesso modo dei fondi master L-QIF.

4I dettagli sono retti dagli articoli 56–64 OICol-FINMA10 nella versione del 1° gennaio 201511, fatti salvi gli obblighi di informazione della FINMA o di approvazione da parte della FINMA.

Sezione 2: Ulteriori disposizioni per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari

Art. 126t Investimenti immobiliari

1Gli investimenti immobiliari ammessi devono essere descritti espressamente nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento.

2I beni fondiari o i diritti contrattuali di pegno devono essere iscritti nel registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell’appartenenza al L-QIF. Se il L-QIF è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene.

3Il contratto del fondo o il regolamento di investimento indica se il L-QIF può acquistare beni fondiari non edificati che non sono urbanizzati né idonei a una costruzione immediata e che non dispongono di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. Il contratto del fondo o il regolamento di investimento descrive i rischi particolari connessi a tali investimenti.

4Se fanno erigere costruzioni o eseguono il risanamento di edifici, la direzione del fondo può accreditare al conto economico del L-QIF, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell’edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che i costi non superino in tal modo il valore venale stimato.

Art. 126u Investimenti in immobili di comproprietà

1Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può detenere immobili di comproprietà. Se si tratta di comproprietà ordinaria, nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento si deve indicare se:

a. il L-QIF può detenere partecipazioni di minoranza;

10 RS 951.312

11 RU 2014 4237