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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32b Conflitti di interessi
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari devono adottare misure organizzative e amministrative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interessi allo scopo di evitare che questi pregiudichino gli interessi degli investitori. I conflitti di interessi che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori.
Art. 33 Obbligo di diligenza
(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari provvedono a un’efficace separazione dell’attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.
2La FINMA può disciplinare i dettagli e, in casi motivati, può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
Art. 34 cpv. 1 e 4
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari avvertono gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d’investimento.
4Nell’esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari garantiscono una trasparenza che consente agli investitori di ricostruire l’esercizio di tali diritti.
Art. 36 cpv. 2
2Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68–71 LICol e del Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) secondo articolo 118a LICol, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.
Art. 37 cpv. 2 lett. a, e, h e o, 2bis, frase introduttiva e lett. d e g, nonché 2ter, frase introduttiva
2Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti:
a. le spese in relazione alla compravendita di investimenti, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, commissioni, spese di compensazione e di regolamento, spese bancarie, imposte e tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;