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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 3: Prescrizioni di investimento
(art. 118n–118p LICol)
Sezione 1: Limitazioni di investimento e tecniche di investimento per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV
Art. 126o Indicazione del rischio
1L’indicazione del rischio secondo l’articolo 118n capoverso 2 LICol deve avere la forma di una clausola d’avvertimento, che descrive in maniera concisa e precisa i principali rischi connessi ai possibili investimenti. La clausola d’avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento e della documentazione pubblicitaria.
2Inoltre, il contratto del fondo o il regolamento di investimento contiene un glossario che definisce i principali termini tecnici come pure precisazioni concernenti i rischi particolari o la maggiore volatilità del L-QIF.
Art. 126p Limitazioni di investimento e tecniche di investimento
1Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può:
a. assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
b. costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
c. assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.
2Il contratto del fondo o il regolamento di investimento menziona espressamente le limitazioni di investimento.
3Il contratto del fondo o il regolamento di investimento descrive inoltre le tecniche di investimento ammesse come il prestito di valori mobiliari, le operazioni pensionistiche, l’impiego di derivati, l’assunzione di crediti o il trasferimento a titolo di garanzia, le vendite allo scoperto e la concessione di crediti. Disciplina segnatamente il tipo e l’entità delle vendite allo scoperto ammesse. Se il prestito di valori mobiliari o le operazioni pensionistiche sono ammesse, il contratto del fondo o il regolamento di investimento e il rapporto annuale devono contenere le indicazioni secondo l’articolo 76 capoversi 4 e 5.
4Si applicano per analogia gli articoli 1–55 OICol-FINMA8 nella versione del 1° gennaio 20159 relativi ai prestiti di valori mobiliari, alle operazioni pensionistiche, agli strumenti finanziari derivati e all’amministrazione delle garanzie, fatti salvi gli articoli 33 capoversi 2 e 4 e 39–43.
8 RS 951.312
9 RU 2014 4237