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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 62b cpv. 1
1Il contenuto e l’approvazione del regolamento di investimento sono retti dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non dispongano altrimenti.
Art. 63 cpv. 5
5La disposizione sulle decisioni importanti dell’assemblea generale di una società anonima (art. 704 del Codice delle obbligazioni, CO4) non trova applicazione.
Art. 64 cpv. 1 lett. a
Concerne soltanto il testo tedesco e francese.
Art. 67 cpv. 2bis
2bisSe le limitazioni o le prescrizioni di investimento sono superate o violate attivamente, segnatamente attraverso acquisti o vendite, gli investimenti devono essere riportati immediatamente al valore ammesso. Il rapporto annuale deve riferirne. Se non è possibile escludere un pregiudizio nei confronti degli investitori, la violazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e pubblicata negli organi di pubblicazione. Il rendiconto, la comunicazione e la pubblicazione comprendono in particolare una descrizione concreta della violazione in materia di investimento, dell’eventuale danno subito dagli investitori e di un’eventuale indennità.
Art. 76 cpv. 4 e 5
(art. 26 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)
4Il contratto del fondo o il regolamento di investimento contiene le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche (tecniche di investimento di cui all’art. 35a cpv. 1 lett. c) effettuati dalla direzione del fondo o dalla SICAV per conto dell’investimento collettivo di capitale:
a. l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale effettua operazioni di prestito di valori mobiliari;
b. l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale effettua operazioni pensionistiche;
c. i valori limite massimi assoluti o relativi dei prestiti di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche;
d. i rischi specifici di queste operazioni.
5Il rapporto annuale dell’investimento collettivo di capitale contiene le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche effettuati dalla direzione del fondo o dalla SICAV per conto dell’investimento collettivo di capitale:
4 RS 220