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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 62b cpv. 1

1Il contenuto e l’approvazione del regolamento di investimento sono retti dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non dispongano altrimenti.

Art. 63 cpv. 5

5La disposizione sulle decisioni importanti dell’assemblea generale di una società anonima (art. 704 del Codice delle obbligazioni, CO4) non trova applicazione.

Art. 64 cpv. 1 lett. a

Concerne soltanto il testo tedesco e francese.

Art. 67 cpv. 2bis

2bisSe le limitazioni o le prescrizioni di investimento sono superate o violate attivamente, segnatamente attraverso acquisti o vendite, gli investimenti devono essere riportati immediatamente al valore ammesso. Il rapporto annuale deve riferirne. Se non è possibile escludere un pregiudizio nei confronti degli investitori, la violazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e pubblicata negli organi di pubblicazione. Il rendiconto, la comunicazione e la pubblicazione comprendono in particolare una descrizione concreta della violazione in materia di investimento, dell’eventuale danno subito dagli investitori e di un’eventuale indennità.

Art. 76 cpv. 4 e 5

(art. 26 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)

4Il contratto del fondo o il regolamento di investimento contiene le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche (tecniche di investimento di cui all’art. 35a cpv. 1 lett. c) effettuati dalla direzione del fondo o dalla SICAV per conto dell’investimento collettivo di capitale:

a. l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale effettua operazioni di prestito di valori mobiliari;

b. l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale effettua operazioni pensionistiche;

c. i valori limite massimi assoluti o relativi dei prestiti di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche;

d. i rischi specifici di queste operazioni.

5Il rapporto annuale dell’investimento collettivo di capitale contiene le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche effettuati dalla direzione del fondo o dalla SICAV per conto dell’investimento collettivo di capitale:

4 RS 220