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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
4. Ordinanza del 10 e 22 giugno 201123 sulle fondazioni d’investimento
Art. 29 cpv. 3 lett. b
3Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
b. gli investimenti collettivi di cui all’articolo 30;
Art. 30 cpv. 3, 3bise 3ter
3Il patrimonio d’investimento può essere collocato in investimenti collettivi svizzeri, se l’investimento collettivo:
a. è assoggettato alla vigilanza della FINMA;
b. è stato lanciato da fondazioni d’investimento svizzere; o
c. è un Limited Qualified Investor Fund secondo la legge del 23 giugno 200624 sugli investimenti collettivi (LICol).
3bisLa quota di un investimento collettivo estero può eccedere il 20 per cento del patrimonio di un gruppo d’investimento, se:
a. l’investimento collettivo è stato approvato dalla FINMA conformemente all’articolo 120 capoverso 2 LICol;
b. l’investimento collettivo è assoggettato alla vigilanza di un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol; o
c. la direzione del fondo o la società del fondo nonché l’amministratore di patrimoni dell’investimento collettivo e l’ente di custodia sono assoggettati alla vigilanza della FINMA o di un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol.
3terNel caso di investimenti secondo il capoverso 3 lettera c o 3bislettera c, la fondazione deve informare gli investitori, per scritto, sui rischi legati a questo investimento.
5. Ordinanza del 3 ottobre 199425 sul libero passaggio
Art. 19a cpv. 3 lett. b
3I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un’autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. In deroga all’articolo 53 OPP, sono ammessi esclusivamente i seguenti investimenti:
23 RS 831.403.2
24RS 951.31