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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
c. la descrizione della negoziazione dell’ETF sul mercato primario e su quello secondario e la descrizione dei rischi ad essa associati;
d. il riferimento al diritto di riscatto diretto che gli investitori attivi sul mercato secondario possono far valere presso la direzione del fondo o la SICAV, con l’indicazione delle relative condizioni e dei costi associati.
4Per gli ETF che riproducono un indice, il prospetto contiene inoltre indicazioni:
a. sul fornitore dell’indice e sull’indice riprodotto;
b. sul metodo di riproduzione e sui rischi connessi;
c. sul previsto errore di riproduzione in condizioni di mercato normali.
5Se l’EFT è gestito attivamente, occorre precisarlo nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento, nel prospetto, nel foglio informativo di base e nella pubblicità. Inoltre, nel prospetto devono essere indicati i dettagli dell’attuazione della politica di investimento.
6Se un investimento collettivo di capitale contiene classi di quote strutturate come ETF e non:
a. le classi di quote strutturate come ETF devono contenere nella denominazione l’aggiunta «ETF»;
b. il prospetto deve comunicare i dettagli sulle classi di quote strutturate come ETF, in particolare sulla modalità di funzionamento, sul commercio e su altre differenze rispetto alle altre classi di quote nonché sulle ripercussioni e sui rischi connessi per gli investitori;
c. sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento, del prospetto, del foglio informativo di base e della pubblicità deve essere precisato che l’investimento collettivo di capitale contiene classi di quote strutturate come ETF e non.
Art. 108a Gestione della liquidità
(art. 78a LICol)
1La direzione del fondo o la SICAV garantisce attraverso un processo specifico la gestione adeguata della liquidità per ciascuno degli investimenti collettivi di capitale da essa gestito.
2Il processo prevede in particolare che:
a. il profilo di liquidità degli investimenti dell’investimento collettivo di capitale coincida con la politica di investimento e le condizioni di riscatto e che combaci con gli impegni esistenti dell’investimento collettivo di capitale;
b. la liquidità di ciascun portafoglio sia costantemente monitorata e regolarmente valutata in considerazione di altri rischi essenziali, al fine di individuare per tempo i rischi di liquidità e poter intervenire in maniera adeguata;
c. per le decisioni di investimento si tenga conto della liquidità degli investimenti e del loro impatto sulla liquidità del portafoglio;