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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 2: Disposizioni particolari per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV

Art. 126i Contenuto minimo ulteriore del contratto del fondo di un L-QIF che

riveste la forma giuridica del fondo contrattuale

(art. 26 cpv. 3, 118a cpv. 2, 118g cpv. 4, 118n cpv. 1, 118o LICol)

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 35a capoverso 1, il contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a. il nome dell’istituto a cui sono delegate le decisioni di investimento (art. 118g cpv. 4 LICol);

b. gli investimenti ammessi e i rischi particolari connessi (art. 118n cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LICol).

Art. 126j Approvazione e modifica del regolamento di investimento nonché

modifica degli statuti di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV

(art. 50, 94 e 118a cpv. 2 LICol)

1Il regolamento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV necessita dell’approvazione dell’assemblea generale.

2L’articolo 118j LICol si applica per analogia alla modifica del regolamento di investimento o degli statuti di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, oltre che all’entrata in vigore e alla pubblicazione della modifica.

Art. 126k Creazione, soppressione o riunione di classi di quote

(art. 26 cpv. 3 lett. k, 78 cpv. 3 e 118a cpv. 2 LICol)

1Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo o la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote, sempreché il contratto del fondo o gli statuti lo prevedano. Nel caso del fondo contrattuale di investimento occorre inoltre il consenso della banca depositaria.

2A tale scopo la direzione del fondo o la SICAV tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo e cerchia degli investitori.

3I dettagli sono disciplinati nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento. Questi devono menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un’altra classe.

4La direzione del fondo o la SICAV pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo o del regolamento di investimento.

5L’articolo 112 capoverso 3 lettere a–c si applica per analogia.